Sentenza n. 2340/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di accesso relativi ai titoli autorizzativi commerciali e ai titoli edilizi riguardanti un supermercato confinante e la relativa area di parcheggio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di una strada privata gravata da diritti di servitù in favore dell’immobile confinante, ha impugnato due note con cui il Comune, tramite il SUAP e l’Ufficio Tecnico, aveva respinto l’istanza di accesso presentata il 22 gennaio 2026. La richiesta riguardava il titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività commerciale, l’eventuale autorizzazione originariamente intestata a un precedente operatore e le successive volture o nuove autorizzazioni in favore della società controinteressata, nonché il titolo edilizio relativo all’immobile e all’area pertinenziale adibita a parcheggio. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere. Ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla tutela della proprietà, dei diritti di servitù e delle proprie pretese nell’ambito di un giudizio civile e di ulteriori iniziative giudiziarie relative all’utilizzo dell’area per il parcheggio del supermercato. Il Comune aveva motivato il diniego con la carenza di interesse e, quanto ai titoli edilizi, con la difficoltà di individuare le pratiche in assenza di una correlazione esclusiva con il soggetto richiedente o intestatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il nesso di strumentalità tra la posizione giuridica della ricorrente e i documenti richiesti. La comproprietà della strada, la vicinitas e la posizione di proprietaria del fondo servente integrano un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i titoli edilizi relativi all’immobile confinante e all’area di parcheggio, al fine di verificare la legittimità delle opere e tutelare la propria posizione patrimoniale. Il medesimo interesse sussiste anche rispetto ai titoli commerciali, poiché il rapporto di vicinato e la controversia sull’utilizzo dell’area rendono la documentazione pertinente alla tutela delle situazioni giuridiche della richiedente. La motivazione dell’istanza, che richiamava la necessità dell’accesso per valutare la strategia processuale e per il giudizio civile pendente, non era scollegata dai documenti richiesti. La verifica del nesso tra finalità dichiarata e documentazione deve essere compiuta in astratto: l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della documentazione nell’eventuale giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento. Il Comune avrebbe inoltre dovuto considerare che l’immobile era stato puntualmente individuato in una precedente istanza, sicché il secondo diniego risultava carente di adeguata motivazione e istruttoria. Sono stati annullati i dinieghi ed è stata ordinata al Comune l’ostensione, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, mentre le spese nei confronti della controinteressata sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso e impongono all’amministrazione di valutare l’interesse concreto e attuale del richiedente, la pertinenza della documentazione e le eventuali esigenze di riservatezza.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 8 L.R. n. 28/1999
È indicato quale base normativa del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività commerciale richiesto dalla ricorrente.
artt. 20 e 27 d.P.R. 380/2001
si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato cittadino
Le disposizioni sono interpretate nel senso che la pubblicità dei titoli edilizi consente ai soggetti interessati di visionare gli atti del procedimento, assicurando un controllo diffuso sull’attività edilizia; i titoli edilizi sono atti pubblici e il titolare dell’opera non può opporre, in via generale, ragioni di riservatezza.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull’accesso è preclusa una valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio che il richiedente intenda proporre, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documenti e finalità difensive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- Il proprietario o comproprietario di un immobile confinante, nonché il proprietario del fondo servente, ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai titoli edilizi relativi a opere realizzate sul fondo dominante o su proprietà limitrofe, quando l’accesso è funzionale alla verifica della legittimità delle opere e alla tutela della propria posizione giuridico-patrimoniale.
- La vicinitas, quando si accompagna a una situazione giuridica qualificata e differenziata, può integrare il nesso di strumentalità richiesto per l’accesso documentale anche rispetto ai titoli commerciali dell’attività esercitata nell’immobile confinante.
- Nel giudizio sull’accesso, il collegamento tra la finalità dichiarata e i documenti richiesti deve essere valutato in astratto; non è consentito anticipare il giudizio sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività che i documenti potranno avere in una controversia futura o pendente, salvo l’assoluta mancanza di collegamento.
- L’amministrazione non può negare l’accesso per carenza di interesse quando l’istanza indica una controversia, una posizione giuridica tutelata e una finalità difensiva coerente con i documenti richiesti; eventuali informazioni non pertinenti o riservate devono essere eventualmente oscurate, anziché giustificare il diniego integrale.
- I titoli edilizi sono atti pubblici soggetti a forme di pubblicità funzionali al controllo diffuso sull’attività edilizia; il titolare dell’opera non può opporre genericamente ragioni di riservatezza per impedire l’accesso di un soggetto qualificato.
- Un diniego di accesso è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’amministrazione omette di considerare che l’immobile o l’area cui si riferiscono le pratiche edilizie era già stato puntualmente individuato dal richiedente.
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