Cassazione Penale, Ordinanza n. 14922/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 ottobre 2024. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza la ricorrenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e senza una specifica critica alla sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché attinente al trattamento punitivo, a fronte di una motivazione della sentenza di merito ritenuta sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma richiamata con riferimento al reato di ricettazione e, in particolare, alla verifica dell'elemento soggettivo contestato nel ricorso.
art. 131-bis c.p.
Norma richiamata come parametro per dedurre l'erronea applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte nega che la censura sia ammissibile nel modo prospettato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato non è scrutinabile quando non confronta in modo puntuale la motivazione della decisione di merito e non evidenzia un vero vizio logico o giuridico.
- La censura relativa all'art. 131-bis c.p. non può essere veicolata come mera critica al trattamento punitivo se la sentenza di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto.
- In sede di legittimità il ricorso deve misurarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è indeducibile o inammissibile.
Come è indicizzato
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