Cassazione Civile, Ordinanza n. 21449/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soci avevano impugnato avvisi di accertamento IRPEF relativi all'anno d'imposta 2005, emessi in conseguenza della verifica fiscale svolta sulla società partecipata, alla quale erano stati imputati maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa. La CTR aveva ritenuto la sussistenza e la quantificazione del reddito dei soci in rapporto a quanto deciso in altro giudizio riguardante la società. Contro tale sentenza i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambi hanno depositato memoria documentando l'adesione alla definizione agevolata della lite: una contribuente tramite la procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e l'altro tramite la procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova dei pagamenti rateali e, per quanto occorrente, dell'impegno alla rinuncia. La questione centrale decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma l'effetto estintivo delle definizioni agevolate sopravvenute e la regolazione delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Per una ricorrente ha rilevato l'intervenuta adesione alla definizione agevolata con integrale pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere; per l'altro ricorrente ha rilevato la tempestiva domanda di definizione ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, il pagamento delle rate maturate e la mancata istanza di trattazione o diniego di definizione impugnato, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono state regolate secondo la disciplina speciale richiamata in motivazione, e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'estinzione è derivata da una definizione agevolata sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
utilizzato quale base normativa della definizione agevolata aderita da una delle ricorrenti
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
ritenuto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio in presenza di domanda tempestiva, pagamenti dovuti e assenza di diniego impugnato o di istanza di trattazione
art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018
richiamato per la procedura di definizione agevolata attivata dal contribuente
art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018
richiamato per la verifica dell'assenza di diniego dell'Amministrazione alla data indicata dalla norma
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
considerato quale presupposto dell'estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione e di diniego di definizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché l'estinzione è dipesa da una definizione agevolata sopravvenuta
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, con cessazione della materia del contendere o estinzione in senso tecnico, quando il contribuente dimostri i presupposti richiesti dalla legge speciale.
- Se il contribuente ha presentato tempestiva domanda di definizione, ha versato quanto dovuto alle scadenze previste e non risulta un diniego dell'Amministrazione tempestivamente impugnato né un'istanza di trattazione, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi della disciplina sulla rottamazione.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da una definizione agevolata sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le spese processuali, nei casi regolati dalla definizione agevolata richiamata in sentenza, seguono la disciplina speciale della procedura e possono restare a carico della parte che le ha anticipate o ritenersi incluse nel costo della definizione.
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