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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21449/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due soci avevano impugnato avvisi di accertamento IRPEF relativi all'anno d'imposta 2005, emessi in conseguenza della verifica fiscale svolta sulla società partecipata, alla quale erano stati imputati maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa. La CTR aveva ritenuto la sussistenza e la quantificazione del reddito dei soci in rapporto a quanto deciso in altro giudizio riguardante la società. Contro tale sentenza i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambi hanno depositato memoria documentando l'adesione alla definizione agevolata della lite: una contribuente tramite la procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e l'altro tramite la procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova dei pagamenti rateali e, per quanto occorrente, dell'impegno alla rinuncia. La questione centrale decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma l'effetto estintivo delle definizioni agevolate sopravvenute e la regolazione delle spese e del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Per una ricorrente ha rilevato l'intervenuta adesione alla definizione agevolata con integrale pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere; per l'altro ricorrente ha rilevato la tempestiva domanda di definizione ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, il pagamento delle rate maturate e la mancata istanza di trattazione o diniego di definizione impugnato, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono state regolate secondo la disciplina speciale richiamata in motivazione, e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'estinzione è derivata da una definizione agevolata sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio

  • art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    utilizzato quale base normativa della definizione agevolata aderita da una delle ricorrenti

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    ritenuto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio in presenza di domanda tempestiva, pagamenti dovuti e assenza di diniego impugnato o di istanza di trattazione

  • art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018

    richiamato per la procedura di definizione agevolata attivata dal contribuente

  • art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018

    richiamato per la verifica dell'assenza di diniego dell'Amministrazione alla data indicata dalla norma

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018

    considerato quale presupposto dell'estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione e di diniego di definizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché l'estinzione è dipesa da una definizione agevolata sopravvenuta

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, con cessazione della materia del contendere o estinzione in senso tecnico, quando il contribuente dimostri i presupposti richiesti dalla legge speciale.
  • Se il contribuente ha presentato tempestiva domanda di definizione, ha versato quanto dovuto alle scadenze previste e non risulta un diniego dell'Amministrazione tempestivamente impugnato né un'istanza di trattazione, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi della disciplina sulla rottamazione.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da una definizione agevolata sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • Le spese processuali, nei casi regolati dalla definizione agevolata richiamata in sentenza, seguono la disciplina speciale della procedura e possono restare a carico della parte che le ha anticipate o ritenersi incluse nel costo della definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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