Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29015/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Cagliari, della condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari per danneggiamento e invasione di suolo privato in danno di Maurizio Pinna. I mezzi di impugnazione principali erano: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio del ne bis in idem (sostenendo che i fatti erano gli stessi di una precedente vicenda per la quale l'imputato era stato prosciolto irrevocabilmente, essendo sovrapponibili tempo e luogo, sebbene persone offese diverse); 2) vizio di motivazione sulla natura illecita dell'invasione contestata e sul fatto che i fatti fossero denunciati in un unico contesto il 28/5/2013; 3) errata applicazione dell'aggravante per luogo o cose esposte alla pubblica fede, perché il terreno era accessibile solo attraversando proprietà privata; 4) vizi di motivazione circa la determinazione della pena e la mancata esposizione dei criteri di dosimetria.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Sul punto del ne bis in idem processuale la Corte ha richiamato la distinzione tra bis in idem sostanziale e processuale, e la giurisprudenza (Corte Cost. n. 200/2016) che indica il criterio dell'"idem factum" (identità di fatto storico) come parametro per valutare la coincidenza tra la res iudicata e la nuova fattispecie. Applicando tale criterio, la Corte ha ritenuto che i fatti contestati nel nuovo giudizio fossero storicamente diversi da quelli che avevano dato luogo al proscioglimento irrevocabile (diverse condotte materiali e persone offese), nonostante sovrapponibilità temporale e territoriale. Ha respinto anche le censure sull'illiceità dell'invasione, osservando che la controversia sul possesso del terreno comprovava l'illiceità dell'atto, e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante valorizzando la facile accessibilità del luogo dalla pubblica via. Ha considerato congruo il trattamento sanzionatorio e ha ritenuto le doglianze difensive riproduttive e non persuasive. In accoglimento dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza è stata emessa con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riguarda il divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto storico già passato in giudicato; interpretato alla luce della Corte Cost. n. 200/2016 nella prospettiva dell'"idem factum" (identità di fatto storico) e non dell'"idem legale"

  • artt. 15 e 84 cod. pen.

    Richiamati come criteri regolativi della specialità e del concorso apparente di norme nell'ambito del bis in idem sostanziale (cioè per evitare doppia imputazione giuridica dello stesso fatto)

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2016

    Ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 649 c.p.p. che escludeva la coincidenza dei fatti quando vi sia un concorso formale; ha affermato il criterio dell'"idem factum" per il ne bis in idem processuale, svincolando la valutazione dall'"idem legale"

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che la parte che propone ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Per il ne bis in idem processuale conta l'identità del fatto storico (idem factum), non la semplice coincidenza di tempo e luogo o la sovrapponibilità delle qualificazioni giuridiche: se le condotte materiali o le persone offese sono diverse, può essere legittimo un secondo giudizio
  • La distinzione tra bis in idem sostanziale e processuale è rilevante: il primo riguarda l'astratto rapporto fra norme e la specialità; il secondo riguarda la corrispondenza fra la res iudicata e la nuova accusa
  • Per contestare l'inammissibilità per ne bis in idem il ricorrente deve dimostrare la sostanziale identità storica dei fatti già giudicati e di quelli oggetto del nuovo procedimento, non basta la mera sovrapposizione temporale o territoriale
  • Le questioni relative all'applicabilità di aggravanti legate al luogo (es. luogo accessibile dalla pubblica via) si valutano sulla base della concreta accessibilità e delle circostanze di fatto: se il luogo è facilmente raggiungibile dalla pubblica via l'aggravante può essere legittimamente applicata
  • I vizi di motivazione sulla pena o su singoli elementi vanno provati mostrando illogicità o contraddittorietà della decisione; ragioni argomentate anche in forma semplificata possono essere ritenute sufficienti se coerenti
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è necessario valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.