Parere del Garante n. 658 del 06/11/2025
Parere su di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali - 6 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2023/1544, inserito nel pacchetto e-evidence e adottato in esercizio della delega di cui all’art. 7 della legge n. 91/2025. Il provvedimento disciplina, per i prestatori di servizi che operano nell’Unione, la designazione di uno stabilimento designato o la nomina di un rappresentante legale per la ricezione e l’esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, nonché la designazione dell’autorità centrale e i relativi poteri di vigilanza e sanzione. Il Garante rileva che lo schema non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e formula parere favorevole.
Parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 sull’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 sulle prove elettroniche nei procedimenti penali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato chiamato a rendere parere su uno schema di decreto legislativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544, relativa alle norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Il parere è reso nel quadro dell’art. 36, par. 4, GDPR, dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy e dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018.
Inquadramento del provvedimento e urgenza
Lo schema si colloca nel processo di recepimento dell’"e-evidence package", composto dalla direttiva (UE) 2023/1544 e dal regolamento (UE) 2023/1543. Il testo è già stato approvato in esame preliminare e trasmesso alle Camere. Il Garante dà atto dell’urgenza della richiesta e dell’impossibilità di convocare tempestivamente il Collegio, richiamando la procedura prevista dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, che consente al Presidente di adottare i provvedimenti nei casi di particolare urgenza e indifferibilità.
Finalità della direttiva recepita
La direttiva 2023/1544 stabilisce un quadro armonizzato per rendere effettive le richieste di acquisizione di prove elettroniche da parte delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, impone ai prestatori di servizi che operano nell’Unione di designare almeno uno stabilimento designato oppure di nominare un rappresentante legale stabilito o residente in uno Stato membro, che sia destinatario delle richieste e responsabile della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione degli ordini di produzione o conservazione di prove elettroniche.
Contenuto dello schema di decreto
Il Garante riepiloga i principali articoli dello schema:
- l’art. 1 individua l’oggetto del decreto;
- l’art. 2 contiene le definizioni, tra cui quelle di "prestatore di servizi", "stabilimento" e "rappresentante legale";
- l’art. 3 delimita l’ambito di applicazione rispetto agli ordini e alle decisioni emessi nell’ambito degli strumenti europei e della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, includendo anche i provvedimenti italiani nei confronti dei soggetti che operano come rappresentanti legali o stabilimenti designati;
- l’art. 4 disciplina gli obblighi di designazione e nomina, differenziandoli in base alla localizzazione e alla personalità giuridica del prestatore di servizi, e impone di attribuire ai soggetti designati poteri e risorse adeguati;
- l’art. 5 introduce la responsabilità solidale tra prestatori di servizi e soggetti designati o nominati in caso di violazione degli obblighi relativi alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione degli ordini;
- l’art. 6 regola la notifica dei dati di contatto all’autorità centrale e le lingue utilizzabili;
- l’art. 7 definisce il regime sanzionatorio, graduato in relazione alla gravità delle violazioni;
- l’art. 8 designa il Ministero dell’interno quale autorità centrale competente per vigilanza, controllo e poteri sanzionatori;
- l’art. 9 attribuisce al Ministero della giustizia obblighi di comunicazione alla Commissione e di raccolta/trasmissione delle informazioni necessarie alla relazione di valutazione;
- l’art. 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Valutazioni del Garante in materia di protezione dei dati
Sotto il profilo privacy, il Garante osserva che lo schema di decreto si limita a recepire la disciplina europea e a rendere più efficace l’attività di contrasto penale nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione. La designazione dello stabilimento designato o del rappresentante legale e l’individuazione dell’autorità centrale sono considerate misure strumentali al funzionamento uniforme del sistema di acquisizione delle prove elettroniche.
Il Garante conclude che il provvedimento non presenta criticità in relazione alla protezione dei dati personali e non formula rilievi o condizioni modificative.
Esito finale
Il parere è favorevole: il Garante, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/1544.
Punti principali
Contesto e base normativa del parere
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, già approvato in esame preliminare e trasmesso alle Camere. Il Garante richiama l’art. 36, par. 4, GDPR e l’art. 154, comma 5, del Codice privacy, oltre all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018. Il parere è adottato con urgenza dal Presidente ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000.
Oggetto dello schema di decreto
Lo schema recepisce la direttiva (UE) 2023/1544, che integra l’e-evidence package insieme al regolamento (UE) 2023/1543. La disciplina mira a rendere effettiva l’acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche nei procedimenti penali, imponendo ai prestatori di servizi rivolti all’Unione di designare uno stabilimento designato o nominare un rappresentante legale per ricevere, ottemperare ed eseguire gli ordini delle autorità competenti.
Contenuto essenziale delle disposizioni esaminate
Lo schema definisce oggetto, definizioni e ambito di applicazione; prevede obblighi di designazione/nomina per i prestatori di servizi e relativi poteri e risorse da attribuire ai soggetti designati; stabilisce la cooperazione con le autorità competenti; introduce una responsabilità solidale tra prestatori e soggetti designati; disciplina la notifica dei dati di contatto e delle lingue utilizzabili; contiene un sistema sanzionatorio graduato; designa il Ministero dell’interno quale autorità centrale e attribuisce al Ministero della giustizia compiti di comunicazione alla Commissione e di raccolta delle informazioni per la relazione di valutazione.
Valutazione del Garante
Il Garante ritiene che lo schema sia conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione e che contribuisca a un quadro armonizzato per l’acquisizione delle prove elettroniche nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione. Dal punto di vista della protezione dei dati personali, non emergono criticità né rilievi da formulare.
Esito del parere
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.
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