Cassazione Penale, Sentenza n. 37512/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per esercizio abusivo di attività di scommesse (art.4, L. 401/1989) commessa il 06/02/2014. Il motivo unico era la prescrizione del reato intervenuta il 17/01/2022, durante il giudizio di appello. Il punto controverso riguardava il conteggio dei termini di prescrizione: la Corte territoriale aveva computato anche il periodo di sospensione 20/07/2019-29/01/2020, disposto in relazione alla proclamata astensione dalle udienze dagli organi di categoria dei giudici onorari, poiché il vice procuratore onorario (VPO) avrebbe aderito all'astensione. La ricorrente sosteneva che l'adesione del VPO all'astensione non rientra tra le cause che sospendono il decorso della prescrizione e che quindi quel periodo non doveva essere computato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze non sospende il decorso della prescrizione. Il Collegio ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il procuratore della Repubblica deve adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento anche quando un singolo VPO aderisca all'astensione. Di conseguenza, il periodo 20/07/2019-29/01/2020 non doveva essere computato come causa di sospensione; risalendo il reato al 06/02/2014 e ricalcolati i termini, è maturata la prescrizione (termine di anni sette e mesi sei considerato nel caso), per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La norma è quella che disciplina il reato contestato (esercizio abusivo di attività di scommesse). La decisione riguarda però il tema della prescrizione e non una diversa interpretazione sostanziale dell'articolo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: Sez.5, n.18101 del 22/02/2018; Sez.6, n.35797 del 23/06/2015)
Viene richiamato l'orientamento secondo cui l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze non determina la sospensione del corso della prescrizione; il pubblico ministero deve comunque predisporre le misure per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento.
Massime di principio
- L'adesione di un vice procuratore onorario (VPO) all'astensione dalle udienze proclamata da organi rappresentativi della magistratura onoraria non sospende automaticamente il decorso della prescrizione; tale astensione non rientra tra le cause legali di sospensione salvo diversa disposizione.
- Spetta al procuratore della Repubblica adottare le misure necessarie per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento; la mancata partecipazione di un singolo VPO non può essere trasformata in causa di sospensione della prescrizione se l'ufficio non è effettivamente impedito per cause riconosciute dalla legge.
- Nei calcoli prescrizionali è necessario verificare esclusivamente le cause di sospensione e di interruzione espressamente previste dalla normativa; periodi di astensione proclamati da categorie professionali non pertinenti non devono essere computati se non rientrano nella disciplina normativa.
- Se la prescrizione matura durante il giudizio di appello e non sussistono cause legali che ne sospendano o interrompano il decorso, il reato si estingue e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe contestare tempestivamente il computo dei termini prescrizionali e richiedere il ricalcolo escludendo i periodi non pertinenti; l'ufficio giudiziario/procura dovrebbe documentare eventuali effettive impedimenti alla partecipazione per giustificare sospensioni legittime.
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