Sentenza n. 2662/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risultati della prova di ammissione e graduatorie per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, contestati per la valutazione di un quesito della prova; con motivi aggiunti, graduatoria definitiva dei vincitori e avviso di immatricolazione
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, collocata al quindicesimo posto con 82 punti (69/70 nella prova scritta), ha impugnato i risultati e gli atti della selezione, sostenendo che il quesito n. 1, relativo all’eritropoietina, fosse errato e avesse viziato la correzione e il punteggio. Ha chiesto la rettifica del punteggio, prospettando che il punteggio complessivo sarebbe salito a 83 e che ciò avrebbe migliorato la sua posizione e le possibilità di rientrare nei posti disponibili. Ha inoltre impugnato in via derivata, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del 29 agosto 2026 e il correlato avviso di immatricolazione, nella parte in cui non la includevano. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e la carenza di interesse, perché al momento del ricorso non era ancora stata approvata la graduatoria definitiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il secondo scorrimento della graduatoria, disposto il 14 settembre 2026 dalla posizione 14 alla 16, la ricorrente, collocata al quindicesimo posto, si è immatricolata regolarmente e ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito. Il giudice ha rilevato che il ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso fino alla camera di consiglio in cui la causa è trattenuta in decisione e che, in mancanza di interesse attuale, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte. Non sono stati quindi esaminati nel merito i vizi dedotti sul quesito e sulla graduatoria. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
All’udienza in camera di consiglio del 30 settembre 2026, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
La norma ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso fino a quando la causa è trattenuta per la decisione; se dichiara che l’interesse è venuto meno, il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione.
Come è indicizzato
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