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Sentenza

Sentenza n. 2662/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Risultati della prova di ammissione e graduatorie per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, contestati per la valutazione di un quesito della prova; con motivi aggiunti, graduatoria definitiva dei vincitori e avviso di immatricolazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, collocata al quindicesimo posto con 82 punti (69/70 nella prova scritta), ha impugnato i risultati e gli atti della selezione, sostenendo che il quesito n. 1, relativo all’eritropoietina, fosse errato e avesse viziato la correzione e il punteggio. Ha chiesto la rettifica del punteggio, prospettando che il punteggio complessivo sarebbe salito a 83 e che ciò avrebbe migliorato la sua posizione e le possibilità di rientrare nei posti disponibili. Ha inoltre impugnato in via derivata, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del 29 agosto 2026 e il correlato avviso di immatricolazione, nella parte in cui non la includevano. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e la carenza di interesse, perché al momento del ricorso non era ancora stata approvata la graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il secondo scorrimento della graduatoria, disposto il 14 settembre 2026 dalla posizione 14 alla 16, la ricorrente, collocata al quindicesimo posto, si è immatricolata regolarmente e ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito. Il giudice ha rilevato che il ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso fino alla camera di consiglio in cui la causa è trattenuta in decisione e che, in mancanza di interesse attuale, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte. Non sono stati quindi esaminati nel merito i vizi dedotti sul quesito e sulla graduatoria. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    All’udienza in camera di consiglio del 30 settembre 2026, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

    La norma ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso fino a quando la causa è trattenuta per la decisione; se dichiara che l’interesse è venuto meno, il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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