Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15609/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in applicazione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva ratificato la pena concordata. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: con un primo motivo si contestava il fatto che la Corte territoriale non avesse spiegato perché non fosse stato applicato il minimo edittale; con un secondo motivo si censuravano gli aumenti ritenuti eccessivi per la continuazione. La richiesta era di annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in esito a un patteggiamento in appello, e che in tale caso è inammissibile il ricorso per cassazione diretto a rimettere in discussione la misura della pena concordata, salvo il solo caso di illegalità della pena, evenienza che non ricorreva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità nei ricorsi avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello; la sentenza che recepisce l'accordo tra le parti non può essere unilateralmente modificata in cassazione quanto alla pena concordata, salvo illegalità della stessa.

  • art. 625-bis c.p.p.

    richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto, dal 3 agosto 2017, il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 56, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la misura della pena concordata tra le parti, salvo che la pena sia illegalmente determinata.
  • La sentenza che recepisce l'accordo tra accusa e difesa ha natura di ratifica del negozio processuale e, una volta perfezionata, non può essere unilateralmente modificata in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.