Cassazione Penale, Ordinanza n. 15609/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in applicazione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva ratificato la pena concordata. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: con un primo motivo si contestava il fatto che la Corte territoriale non avesse spiegato perché non fosse stato applicato il minimo edittale; con un secondo motivo si censuravano gli aumenti ritenuti eccessivi per la continuazione. La richiesta era di annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in esito a un patteggiamento in appello, e che in tale caso è inammissibile il ricorso per cassazione diretto a rimettere in discussione la misura della pena concordata, salvo il solo caso di illegalità della pena, evenienza che non ricorreva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità nei ricorsi avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il patteggiamento in appello; la sentenza che recepisce l'accordo tra le parti non può essere unilateralmente modificata in cassazione quanto alla pena concordata, salvo illegalità della stessa.
art. 625-bis c.p.p.
richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la declaratoria di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto, dal 3 agosto 2017, il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 56, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la misura della pena concordata tra le parti, salvo che la pena sia illegalmente determinata.
- La sentenza che recepisce l'accordo tra accusa e difesa ha natura di ratifica del negozio processuale e, una volta perfezionata, non può essere unilateralmente modificata in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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