Cassazione Penale, Sentenza n. 07686/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 27/5/2025 con richieste di annullamento o riforma per: (i) presunta motivazione contraddittoria in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 ("metodo mafioso") rispetto all'assoluzione per associazione mafiosa; (ii) mancata e/o insufficiente motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio (compenso per confessione e risarcimento per il reato di danneggiamento, discostamento dal minimo edittale); (iii) disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato Riccardo D'Anna senza adeguata spiegazione; (iv) omissione della diminuzione per il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. e conseguente errore nella cornice edittale per il delitto tentato circostanziato; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (vi) istanza, dichiarata inammissibile, di applicazione della circostanza attenuante per lieve entità del danno alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso: (i) inammissibile il primo motivo (presunta contraddittorietà) perché la questione sulla circostanza aggravante 416-bis.1 era già stata definitivamente trattata nella precedente pronuncia della Corte di legittimità; (ii) ha ritenuto fondati i motivi relativi alla errata determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi per la determinazione della pena del delitto tentato circostanziato (violazione del metodo previsto dall'art. 56 c.p.), non ha adeguatamente motivato sul riconoscimento delle attenuanti generiche e non ha giustificato la disparità di pena rispetto al coimputato D'Anna; (iii) ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame e nuova motivazione su questi punti; (iv) ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla richiesta tardiva del riconoscimento della circostanza attenuante per lieve entità (Corte cost. n.120/2023). In sostanza il ricorso del Morabito ha ottenuto un parziale accoglimento: la cassazione ha disposto la revisione della quantificazione della pena e delle relative motivazioni.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.
art. 416-bis; art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte valuta la rilevanza della "circostanza aggravante" riferita al "metodo mafioso" (416-bis.1) e richiama che su tale profilo era già intervenuta la precedente pronuncia di legittimità; la ricostruzione applicativa della circostanza deve essere coerente e, se già definita da Cassazione, non può essere nuovamente messa in discussione in sede di legittimità
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
Richiamato nel testo in relazione agli effetti della precedente pronuncia di annullamento: la Corte ha escluso l'applicabilità di tale aggravante alla specifica fattispecie originaria in ragione dell'esito delle indagini giuridiche svolte in sede di cassazione
art. 56 cod. pen.
Principio fondamentale per la determinazione della pena nel caso di delitto tentato: occorre individuare preliminarmente la cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle circostanze aggravanti ritenute, quindi applicare la diminuzione prevista dall'art. 56 entro la cornice risultante; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia seguito correttamente questo metodo
art. 110 cod. pen.
Concorrente nel reato: richiamato nella rubrica delle imputazioni per indicare la partecipazione di più persone all'evento criminoso
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nella imputazione del reato di estorsione; la determinazione della pena per il reato tentato circostanziato ai sensi di tale norma deve seguire i criteri dell'art. 56 quando applicabile
art. 61 nn. 1 e 5 cod. pen.
art. 61 nn. 1 e 5 cod. pen.
Circostanze aggravanti previste e richiamate nella rubrica (es. recidiva in senso tecnico, altro profilo aggravante): utilizzate per la determinazione del trattamento sanzionatorio del capo C
art. 424 cod. pen.
Richiamato nella imputazione del reato di danneggiamento con incendio; utilizzato nel conteggio delle fattispecie connesse
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti: la causa è stata trattata in pubblica udienza ai sensi di tale disposizione
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili taluni motivi per difetto di rilevanza o perché la questione era già stata definitivamente affrontata; ha motivato l'inammissibilità quando l'argomento non poteva più essere riesaminato in Cassazione
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (circostanze che giustificano il discostamento dal minimo edittale): la Corte d'appello ha richiamato tale articolo per spiegare il maggior trattamento sanzionatorio, ma la Cassazione ha richiesto motivazione più puntuale e congrua
art. 62, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata nella contestazione originaria; la Corte di cassazione ha evidenziato che la valutazione delle attenuanti generiche doveva essere riesaminata dopo l'assoluzione per il capo A
art. 610 cod. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta (violenza privata); la Corte di cassazione aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di tale richiesta nell'ambito della precedente pronuncia
Corte costituzionale, sent. n. 120/2023
sent. n.120/2023 Corte costituzionale
Riferimento giurisprudenziale utilizzato dalla difesa per chiedere l'applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la richiesta non era stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti
Cass. Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021 (Ouassafi)
Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il criterio da seguire nella determinazione della pena per il delitto tentato circostanziato: primo individuare la cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle aggravanti, poi applicare l'art. 56 per ottenere la cornice per il tentativo e infine commisurare la pena
Sezioni Unite, principio "Jakani"
Sezioni Unite, principio "Jakani"
Giurisprudenza di riferimento sui criteri di comparazione delle posizioni dei coimputati e sulla motivazione del diverso trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato la necessità di motivare le differenze quando le posizioni risultano assimilabili
Massime di principio
- Quando il reato è tentato ma circostanziato da aggravanti, la determinazione della pena richiede (i) individuazione della cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle aggravanti; (ii) applicazione dell'art. 56 c.p. per ricavare la cornice del tentativo circostanziato; (iii) scelta della pena concreta con esplicita indicazione della pena base e degli aumenti per ogni aggravante.
- Se una precedente pronuncia di cassazione ha già deciso un profilo giuridico determinante (es. sussistenza o esclusione di una particolare aggravante), la questione non può essere rinnovata in Cassazione; la Corte di merito deve però motivare coerentemente l'applicazione delle conclusioni vincolanti.
- La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (discosto dal minimo edittale) richiede una motivazione specifica e congrua che indichi i fattori che giustificano lo scostamento (modalità della condotta, intensità del dolo, gravità del danno, personalità dell'agente).
- Se le posizioni dei coimputati risultano sostanzialmente assimilabili, il giudice deve motivare la diversa quantificazione della pena tra di loro; la mancanza di motivazione giustificativa rende necessario il ravvedimento in sede di rinvio.
- Le richieste di circostanze attenuanti o di applicazione di principi costituzionali (es. lieve entità del danno ex sent. Corte cost. n.120/2023) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi e nella sede opportuna, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Le censure sulla motivazione sono valutate stringentemente in Cassazione: errori procedurali, mancata sollecitazione dei mezzi di difesa nel tempo utile o questioni già decise dalla Corte limitano l'ammissibilità e il merito del ricorso.
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