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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07686/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 27/5/2025 con richieste di annullamento o riforma per: (i) presunta motivazione contraddittoria in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 ("metodo mafioso") rispetto all'assoluzione per associazione mafiosa; (ii) mancata e/o insufficiente motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio (compenso per confessione e risarcimento per il reato di danneggiamento, discostamento dal minimo edittale); (iii) disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato Riccardo D'Anna senza adeguata spiegazione; (iv) omissione della diminuzione per il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. e conseguente errore nella cornice edittale per il delitto tentato circostanziato; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (vi) istanza, dichiarata inammissibile, di applicazione della circostanza attenuante per lieve entità del danno alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: (i) inammissibile il primo motivo (presunta contraddittorietà) perché la questione sulla circostanza aggravante 416-bis.1 era già stata definitivamente trattata nella precedente pronuncia della Corte di legittimità; (ii) ha ritenuto fondati i motivi relativi alla errata determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi per la determinazione della pena del delitto tentato circostanziato (violazione del metodo previsto dall'art. 56 c.p.), non ha adeguatamente motivato sul riconoscimento delle attenuanti generiche e non ha giustificato la disparità di pena rispetto al coimputato D'Anna; (iii) ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame e nuova motivazione su questi punti; (iv) ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla richiesta tardiva del riconoscimento della circostanza attenuante per lieve entità (Corte cost. n.120/2023). In sostanza il ricorso del Morabito ha ottenuto un parziale accoglimento: la cassazione ha disposto la revisione della quantificazione della pena e delle relative motivazioni.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis; art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte valuta la rilevanza della "circostanza aggravante" riferita al "metodo mafioso" (416-bis.1) e richiama che su tale profilo era già intervenuta la precedente pronuncia di legittimità; la ricostruzione applicativa della circostanza deve essere coerente e, se già definita da Cassazione, non può essere nuovamente messa in discussione in sede di legittimità

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Richiamato nel testo in relazione agli effetti della precedente pronuncia di annullamento: la Corte ha escluso l'applicabilità di tale aggravante alla specifica fattispecie originaria in ragione dell'esito delle indagini giuridiche svolte in sede di cassazione

  • art. 56 cod. pen.

    Principio fondamentale per la determinazione della pena nel caso di delitto tentato: occorre individuare preliminarmente la cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle circostanze aggravanti ritenute, quindi applicare la diminuzione prevista dall'art. 56 entro la cornice risultante; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia seguito correttamente questo metodo

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente nel reato: richiamato nella rubrica delle imputazioni per indicare la partecipazione di più persone all'evento criminoso

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella imputazione del reato di estorsione; la determinazione della pena per il reato tentato circostanziato ai sensi di tale norma deve seguire i criteri dell'art. 56 quando applicabile

  • art. 61 nn. 1 e 5 cod. pen.

    art. 61 nn. 1 e 5 cod. pen.

    Circostanze aggravanti previste e richiamate nella rubrica (es. recidiva in senso tecnico, altro profilo aggravante): utilizzate per la determinazione del trattamento sanzionatorio del capo C

  • art. 424 cod. pen.

    Richiamato nella imputazione del reato di danneggiamento con incendio; utilizzato nel conteggio delle fattispecie connesse

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti: la causa è stata trattata in pubblica udienza ai sensi di tale disposizione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili taluni motivi per difetto di rilevanza o perché la questione era già stata definitivamente affrontata; ha motivato l'inammissibilità quando l'argomento non poteva più essere riesaminato in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (circostanze che giustificano il discostamento dal minimo edittale): la Corte d'appello ha richiamato tale articolo per spiegare il maggior trattamento sanzionatorio, ma la Cassazione ha richiesto motivazione più puntuale e congrua

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata nella contestazione originaria; la Corte di cassazione ha evidenziato che la valutazione delle attenuanti generiche doveva essere riesaminata dopo l'assoluzione per il capo A

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta (violenza privata); la Corte di cassazione aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di tale richiesta nell'ambito della precedente pronuncia

  • Corte costituzionale, sent. n. 120/2023

    sent. n.120/2023 Corte costituzionale

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato dalla difesa per chiedere l'applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la richiesta non era stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti

  • Cass. Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021 (Ouassafi)

    Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il criterio da seguire nella determinazione della pena per il delitto tentato circostanziato: primo individuare la cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle aggravanti, poi applicare l'art. 56 per ottenere la cornice per il tentativo e infine commisurare la pena

  • Sezioni Unite, principio "Jakani"

    Sezioni Unite, principio "Jakani"

    Giurisprudenza di riferimento sui criteri di comparazione delle posizioni dei coimputati e sulla motivazione del diverso trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato la necessità di motivare le differenze quando le posizioni risultano assimilabili

Massime di principio

  • Quando il reato è tentato ma circostanziato da aggravanti, la determinazione della pena richiede (i) individuazione della cornice edittale della fattispecie consumata comprensiva delle aggravanti; (ii) applicazione dell'art. 56 c.p. per ricavare la cornice del tentativo circostanziato; (iii) scelta della pena concreta con esplicita indicazione della pena base e degli aumenti per ogni aggravante.
  • Se una precedente pronuncia di cassazione ha già deciso un profilo giuridico determinante (es. sussistenza o esclusione di una particolare aggravante), la questione non può essere rinnovata in Cassazione; la Corte di merito deve però motivare coerentemente l'applicazione delle conclusioni vincolanti.
  • La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (discosto dal minimo edittale) richiede una motivazione specifica e congrua che indichi i fattori che giustificano lo scostamento (modalità della condotta, intensità del dolo, gravità del danno, personalità dell'agente).
  • Se le posizioni dei coimputati risultano sostanzialmente assimilabili, il giudice deve motivare la diversa quantificazione della pena tra di loro; la mancanza di motivazione giustificativa rende necessario il ravvedimento in sede di rinvio.
  • Le richieste di circostanze attenuanti o di applicazione di principi costituzionali (es. lieve entità del danno ex sent. Corte cost. n.120/2023) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi e nella sede opportuna, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Le censure sulla motivazione sono valutate stringentemente in Cassazione: errori procedurali, mancata sollecitazione dei mezzi di difesa nel tempo utile o questioni già decise dalla Corte limitano l'ammissibilità e il merito del ricorso.

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