Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Brescia di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 24 gennaio 2023 e titolare di un permesso per minore età, aveva chiesto il 20 maggio 2023 il rinnovo/conversione del titolo per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto del 6 febbraio 2024, aveva richiesto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reso il 30 aprile 2024 in senso non favorevole. La Questura ha quindi respinto l’istanza con decreto del 28 giugno 2024, notificato l’11 gennaio 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32 d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura si sarebbe limitata a recepire il parere negativo senza valutare gli elementi favorevoli: la presenza in Italia del fratello e di altri parenti, la possibilità che gli fosse stato affidato un familiare quando era ancora minorenne, la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento di attività lavorativa. Ha inoltre sostenuto che la Questura dovesse svolgere un’autonoma valutazione sull’integrazione dei presupposti per la conversione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché notificato il 12 maggio 2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento, avvenuta l’11 gennaio 2025. Il TAR ha comunque esaminato le censure nel merito, giudicandole infondate. Ha rilevato che non ricorrevano i presupposti della fattispecie dell’art. 32 relativa ai minori affidati o sottoposti a tutela e che il parere ministeriale era negativo: il ricorrente era rimasto in Italia da minorenne per soli quattro mesi e aveva frequentato un corso di alfabetizzazione per trentotto ore, elementi ritenuti insufficienti per attestare un percorso di integrazione. Secondo il TAR, nella disciplina applicabile il parere deve essere acquisito e deve essere positivo perché la Questura possa rilasciare il permesso; la modifica normativa che ha abrogato la previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva giustificare il rifiuto consente il diniego in mancanza di parere favorevole senza imporre un’ulteriore valutazione autonoma della Questura. Era inoltre priva dei requisiti la distinta fattispecie relativa alla partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione, anche perché mancava la presenza in Italia da almeno tre anni. Le attività lavorative o integrative successive al compimento della maggiore età non modificano la valutazione, che va effettuata con riferimento alla situazione esistente a quella data. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è, effettivamente, irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a..

    Il ricorso tardivo è dichiarato irricevibile ai sensi della disposizione processuale.

  • art. 29 c.p.a.

    Lo stesso, infatti, è stato notificato il 12.5.2025, ossia oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito all’art. 29 c.p.a. e che l’art. 41, comma 2 stesso codice fa decorrere, per quanto di rilievo, “dalla notificazione” del provvedimento impugnato, nel caso di specie avvenuta in data 11.1.2025 (cfr. prod. 5 ricorrente).

    L’impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni; quando il provvedimento è notificato, il termine decorre dalla notificazione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Lo stesso, infatti, è stato notificato il 12.5.2025, ossia oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito all’art. 29 c.p.a. e che l’art. 41, comma 2 stesso codice fa decorrere, per quanto di rilievo, “dalla notificazione” del provvedimento impugnato, nel caso di specie avvenuta in data 11.1.2025 (cfr. prod. 5 ricorrente).

    Il termine per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento, qui avvenuta l’11 gennaio 2025.

  • art. 32, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.lgs. 286/1998

    Detto parere secondo una interpretazione letterale e logica “deve necessariamente essere emesso e deve essere positivo” perché la Questura possa rilasciare il permesso: l’opposta tesi - secondo cui la mancanza del parere favorevole dell’ex Comitato dei Minori non sarebbe ostativa - si scontra, invero, con la formulazione dell’art. 32 D.Lgs. 286/1998 ratione temporis applicabile. Infatti, l’avvenuta abrogazione ad opera del D.L. 20/2023 (conv. in L. 50/2023) della locuzione “Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno” (introdotta dalla Legge 47/2017) attesta la chiara voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, se non addirittura di imporre loro tale diniego come atto conseguentemente dovuto, senza onerarle di svolgere alcuna ulteriore valutazione in concreto.

    Per la conversione secondo la fattispecie applicabile ai minori affidati o sottoposti a tutela, il parere deve essere acquisito e positivo; in assenza di parere favorevole la Questura può negare la conversione senza svolgere un’ulteriore valutazione concreta. La distinta fattispecie richiede i requisiti di permanenza e partecipazione al progetto previsti dalla norma, da verificare al compimento della maggiore età.

  • art. 2 l. 184/1983

    È pacifica l’insussistenza tanto di un affidamento familiare ai sensi dell’art. 2 della Legge 184/1983, quanti di una sottoposizione a tutela: ciò sarebbe già elemento sufficiente per negare l’applicazione della fattispecie sub a).

    L’assenza di affidamento ai sensi della legge o di sottoposizione a tutela esclude l’applicabilità della fattispecie di conversione prevista per tali situazioni.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È semmai in caso di parere ministeriale positivo che, ove sussistano peculiari ragioni – anzitutto riconducibili alle ragioni di sicurezza di cui all’art. 4, comma 3 D.Lgs. 286/1998 – la Questura potrà negare il permesso allo straniero, che, va sottolineato, con la maggiore età ha perso le peculiari guarentigie riconosciutegli quando era “fanciullo” (questa Sezione, sentenza n. 123 del 7.2.2026).

    In presenza di parere ministeriale positivo, la Questura può comunque negare il permesso per peculiari ragioni, tra cui quelle di sicurezza indicate dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza pubblica del 15.7.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3 c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso.

    Prima di decidere sulla possibile irricevibilità rilevata d’ufficio, il giudice ha avvisato le parti, consentendo il contraddittorio sulla questione.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni per impugnare un provvedimento amministrativo notificato decorre dalla notificazione; il ricorso notificato oltre tale termine è irricevibile.
  • Nella disciplina dell’art. 32 d.lgs. 286/1998 applicabile alla conversione del permesso per minore età, il parere richiesto per la fattispecie dei minori affidati o sottoposti a tutela deve essere positivo; in mancanza di parere favorevole la Questura può negare la conversione senza essere tenuta a svolgere un’autonoma valutazione ulteriore sull’integrazione.
  • La conversione prevista per i minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione richiede il rispetto dei requisiti legali di permanenza sul territorio, durata e contenuto del progetto, alloggio e studio o lavoro, da verificare con riferimento alla situazione esistente al compimento della maggiore età; le attività svolte successivamente non suppliscono alla mancanza dei requisiti a quella data.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.