Cassazione Penale, Sentenza n. 16229/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto) del 18/06/2025 che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente al capo a) (corruzione contestata a Tamburrano in concorso con Natile) e aveva revocato le connessa misure cautelari e statuizioni civili. La Corte d'appello aveva ritenuto che il decreto fosse nullo perché gli imputati non erano stati messi in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa, per due principali ragioni: (a) difformità tra la contestazione provvisoria nell'ordinanza di custodia cautelare, l'invito a rendere interrogatorio (art. 375) e l'imputazione nel decreto di giudizio immediato, con riferimento in particolare alla provenienza/pagamento dell'autovettura indicata come utilità corruttiva; (b) sopravvenuta consulenza tecnica disposta dopo l'ordinanza cautelare che avrebbe aumentato l'"evidenza della prova" senza che gli imputati fossero stati riascoltati. Il Procuratore generale ha censurato la decisione per violazione e erronea interpretazione delle norme sul giudizio immediato custodiale (art. 453 e connesse), sostenendo che nell'immediato custodiale il giudice per le indagini preliminari è vincolato alla richiesta quando sussiste un titolo cautelare definitivo e non può sindacare l'evidenza della prova; ha altresì contestato il travisamento motivazionale operato dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha illegittimamente sindacato l'"evidenza della prova" e ha interpretato in modo errato la differenza tra la descrizione sommaria del fatto nell'ordinanza cautelare e la più precisa enunciazione del decreto di giudizio immediato. La Cassazione ha stabilito che le difformità descritte non costituivano una modificazione sostanziale degli elementi costitutivi del reato e che la valutazione effettuata dalla Corte d'appello ha oltrepassato i limiti del sindacato consentito sull'immediato custodiale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce.
Norme richiamate
art. 453 cod. proc. pen. (commi 1 e 1-bis)
presupposti diversi: l'evidenza della prova per l'immediato ordinario; la gravità indiziaria per l'immediato custodiale
Nel rito dell'immediato custodiale (art. 453, 1-bis) il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato quando esiste un titolo cautelare definitivo per il reato, senza effettuare una valutazione sull'evidenza della prova, salvo che l'ordinanza cautelare sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi.
art. 375, comma 3, cod. proc. pen.
la "sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute"
L'invito a rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 richiede una enunciazione sommaria dei fatti; dunque una differenza formale tra la contestazione provvisoria e la successiva imputazione non è di per sé idonea a integrare nullità, se non incide sugli elementi costitutivi del reato.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate
L'ordinanza cautelare contiene una descrizione sommaria del fatto; il passaggio a una contestazione più dettagliata nel decreto di giudizio immediato è compatibile con il sistema e non determina automaticamente nullità.
art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità relativa per violazioni che incidono sul diritto di difesa; la Cassazione ha precisato i limiti di applicazione: la nullità sussiste se la violazione ha effettivamente precluso l'esercizio del contraddittorio su elementi costitutivi nuovi o radicalmente diversi.
La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non "sanatoria" della nullità già dichiarata: si tratta di atto endoprocedimentale che non sostituisce né corregge un decreto di citazione nullo; inoltre, la sua emissione non determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'organo requirente a impugnare.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen. e art. 111, comma 7 Cost.
Consentono l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di natura processuale; l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e, qui, il Procuratore generale aveva interesse effettivo a evitare la regressione del procedimento.
La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero deve essere espressa; non può ritenersi implicita dall'adozione di atti endoprocedimentali come la notifica dell'art. 415-bis.
art. 429 e art. 456 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al contenuto richiesto del decreto di giudizio immediato (enunciazione chiara e precisa del fatto): la maggiore dettagliatezza formale del decreto rispetto all'ordinanza cautelare è compatibile con il sistema.
Massime di principio
- Nel giudizio immediato custodiale (art. 453, 1-bis) il giudice per le indagini preliminari è in linea di principio vincolato alla richiesta del pubblico ministero quando esiste un titolo cautelare definitivo; non può compiere un sindacato libero sull'"evidenza della prova" salvo casi eccezionali (revoca/annullamento dell'ordinanza cautelare).
- Differenze formali o di dettaglio tra la contestazione sommaria contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare e la più precisa imputazione del decreto di giudizio immediato non determinano automaticamente la nullità: occorre verificare se è intervenuta una modificazione sostanziale degli elementi costitutivi del reato.
- Se dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare emergono nuovi elementi decisivi (es. consulenze tecniche) che aumentano in modo rilevante la prova, la difesa deve avere la possibilità di essere escussa sui nuovi elementi; solo la concreta preclusione del contraddittorio su fatti nuovi o radicalmente diversi integra la nullità processuale per violazione del diritto di difesa.
- La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) non "sanifica" automaticamente eventuali nullità formali del decreto di giudizio immediato e non priva il pubblico ministero dell'interesse a proporre ricorso in Cassazione; la rinuncia all'impugnazione deve essere espressa (art. 589).
- Il sindacato del giudice del merito o della Corte d'appello sulle scelte del giudice per le indagini preliminari relative all'immediato custodiale è limitato: le decisioni che si spingono a rivedere l'evidenza probatoria posta a fondamento del decreto possono essere annullate in Cassazione quando esulano dai limiti del controllo consentito.
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