Cassazione Penale, Sentenza n. 6841/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione lamentando: vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nonostante le circostanze di tempo e luogo; mancata verifica del dolo e dell'inoffensività della condotta ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.; violazione di legge e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio per mancata valutazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84/2024.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e generico: ha qualificato la sentenza di appello come 'doppia conforme' della decisione di primo grado e ha fatto proprio il dettagliato esame del Tribunale di Matera, ritenendo provato il dolo e l'offensività della condotta. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte distrettuale ha ritenuto mancanti i presupposti per il beneficio alla luce della concreta modalità dell'azione e dei precedenti penali, desumendo abitudinarietà del comportamento. Sul piano del trattamento sanzionatorio, la pena inflitta corrispondeva al minimo edittale, per cui la motivazione si è ritenuta implicita e non richiedente spiegazioni aggiuntive; il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 84/2024 è stato ritenuto inconferente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità perché mancavano i presupposti alla luce della modalità concreta dell'azione e dei precedenti penali, desumendo abitudinarietà del comportamento e preclusione del beneficio.
art. 49, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha ritenuto accertato il dolo del reato e l'offensività della condotta, escludendo l'inoffensività invocata dal ricorrente.
art. 133 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, avendo la pena comminata corrisposto al minimo edittale, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. risultino implicitamente considerati e non richiedano una motivazione specifica nel caso concreto.
Corte costituzionale n. 84 del 2024
Il richiamo del ricorrente a detta pronuncia è stato ritenuto inconferente rispetto al caso; la Corte di legittimità ha ritenuto che non giustifichi la riforma della valutazione sulla sanzione o sui presupposti del beneficio ex art. 131-bis nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021 (Depretis)
Principio della 'doppia conforme': le decisioni di primo e secondo grado, quando quindate in termini conformi, costituiscono un unico corpo decisionale limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Se l'appello di merito conferma integralmente la decisione di primo grado ('doppia conforme'), il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato: chi impugna deve contestare con precisione i punti motivazionali e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- I motivi aspecifici o meramente assertivi sono destinati all'inammissibilità; il ricorso in Cassazione richiede argomentazioni chiare e riferimenti puntuali agli atti e alla motivazione impugnata.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare in modo concreto l'assenza dei presupposti (es. mancanza di abitudine, grado di offensività, concrete circostanze di tempo e luogo); la presenza di precedenti e modalità dell'azione può giustificare il rifiuto del beneficio.
- La fissazione della pena al minimo edittale può rendere implicita la considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia, se la decisione impone una valutazione particolare, è comunque necessario che la motivazione sia adeguata e non meramente rituale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso generico.
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