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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6841/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione lamentando: vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nonostante le circostanze di tempo e luogo; mancata verifica del dolo e dell'inoffensività della condotta ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.; violazione di legge e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio per mancata valutazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84/2024.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e generico: ha qualificato la sentenza di appello come 'doppia conforme' della decisione di primo grado e ha fatto proprio il dettagliato esame del Tribunale di Matera, ritenendo provato il dolo e l'offensività della condotta. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte distrettuale ha ritenuto mancanti i presupposti per il beneficio alla luce della concreta modalità dell'azione e dei precedenti penali, desumendo abitudinarietà del comportamento. Sul piano del trattamento sanzionatorio, la pena inflitta corrispondeva al minimo edittale, per cui la motivazione si è ritenuta implicita e non richiedente spiegazioni aggiuntive; il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 84/2024 è stato ritenuto inconferente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità perché mancavano i presupposti alla luce della modalità concreta dell'azione e dei precedenti penali, desumendo abitudinarietà del comportamento e preclusione del beneficio.

  • art. 49, secondo comma, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto accertato il dolo del reato e l'offensività della condotta, escludendo l'inoffensività invocata dal ricorrente.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, avendo la pena comminata corrisposto al minimo edittale, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. risultino implicitamente considerati e non richiedano una motivazione specifica nel caso concreto.

  • Corte costituzionale n. 84 del 2024

    Il richiamo del ricorrente a detta pronuncia è stato ritenuto inconferente rispetto al caso; la Corte di legittimità ha ritenuto che non giustifichi la riforma della valutazione sulla sanzione o sui presupposti del beneficio ex art. 131-bis nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021 (Depretis)

    Principio della 'doppia conforme': le decisioni di primo e secondo grado, quando quindate in termini conformi, costituiscono un unico corpo decisionale limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Se l'appello di merito conferma integralmente la decisione di primo grado ('doppia conforme'), il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato: chi impugna deve contestare con precisione i punti motivazionali e non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • I motivi aspecifici o meramente assertivi sono destinati all'inammissibilità; il ricorso in Cassazione richiede argomentazioni chiare e riferimenti puntuali agli atti e alla motivazione impugnata.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare in modo concreto l'assenza dei presupposti (es. mancanza di abitudine, grado di offensività, concrete circostanze di tempo e luogo); la presenza di precedenti e modalità dell'azione può giustificare il rifiuto del beneficio.
  • La fissazione della pena al minimo edittale può rendere implicita la considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia, se la decisione impone una valutazione particolare, è comunque necessario che la motivazione sia adeguata e non meramente rituale.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso generico.

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