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Sentenza

Sentenza del 24/10/2016 n. 8097 - Comm. Trib. Prov. Milano

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE - Integrazione - Annullamento e emissione nuovo atto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava il vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione. L’Amministrazione aveva annullato in autotutela l’atto originario e, entro i termini previsti, aveva emesso un nuovo avviso con motivazione più completa. Il contribuente sosteneva che tale operazione costituisse un’inammissibile integrazione della motivazione dell’atto precedente.

La decisione

È stato ritenuto che l’annullamento in autotutela dell’avviso originario, seguito dall’emissione di un nuovo atto nei termini, non costituisse integrazione della motivazione. L’integrazione della motivazione presuppone infatti che sia ancora pendente un giudizio sull’atto originario; nel caso esaminato, invece, era stata presentata soltanto un’istanza di mediazione e non era ancora iniziato alcun giudizio. L’Amministrazione poteva quindi sostituire l’atto viziato con un nuovo avviso autonomo e adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’autotutela tributaria

    L’Amministrazione può annullare un proprio atto viziato e sostituirlo con un nuovo atto, purché il nuovo provvedimento sia emesso nel rispetto dei termini di decadenza.

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari

    La motivazione deve essere presente e sufficiente nel nuovo atto; il vizio dell’atto originario può essere superato mediante il suo annullamento e la successiva emissione di un nuovo provvedimento, senza che ciò integri la motivazione dell’atto precedente.

  • Disciplina della mediazione tributaria

    La presentazione dell’istanza di mediazione non equivale all’instaurazione di un giudizio. Pertanto, prima della pendenza del processo, l’Amministrazione può annullare l’atto e procedere alla sua riedizione nei termini.

Massime di principio

  • Se un atto tributario presenta un vizio di motivazione, l’Amministrazione può annullarlo in autotutela e notificare un nuovo atto adeguatamente motivato, purché il nuovo atto sia emesso entro i termini di decadenza.
  • La sostituzione dell’atto prima dell’instaurazione del giudizio non è, di regola, un’integrazione della motivazione, ma l’emissione di un nuovo provvedimento autonomo.
  • La sola presentazione di un’istanza di mediazione non determina necessariamente la pendenza di un giudizio e non impedisce all’Amministrazione di rinnovare l’atto.
  • Il nuovo atto deve essere autonomamente motivato e non può limitarsi a richiamare o completare informalmente la motivazione dell’atto annullato.
  • La possibilità di rinnovare l’atto è comunque subordinata al rispetto dei termini di decadenza e degli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.

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