Sentenza del 20/10/2023 n. 29254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Firenze Marathon chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2010-2013 (complessivi Euro 15.224,23), sostenendo che dovesse applicarsi il regime previsto per gli enti non commerciali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10) anziché quello per le società di capitali (D.Lgs. n. 446/1997, art. 5). Il ricorso è passato per CTP e CTR che avevano parzialmente accolto la domanda (escludendo il rimborso 2010 per tardività e riconoscendo rimborsi per 2011-2013). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che il richiamo, operato dall'art. 90, comma 1, L. n. 289/2002, alle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche" non comprenderebbe l'art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997 (che disciplina in generale gli enti non commerciali) e che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali devono essere assoggettate alle regole per gli enti e società commerciali (tra cui art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando il seguente principio di diritto: l'art. 90, comma 1, L. n. 289/2002 non richiama l'art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di IRAP, poiché quest'ultimo norma riguarda gli enti non commerciali in generale e non costituisce una disposizione fiscale peculiare delle associazioni sportive dilettantistiche. Ne deriva che l'art. 10 si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nella categoria degli enti non commerciali secondo il D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, comma 1, lett. e), mentre le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali sono soggette alle disposizioni fiscali previste per gli enti commerciali e per le società di capitali (tra cui l'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997). La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario della Firenze Marathon. La società è condannata alle spese di questo grado di giudizio (Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10
Norma che disciplina il calcolo della base imponibile dell'IRAP per gli enti non commerciali in generale; la Corte ha ritenuto che non sia richiamata dall'art. 90 L. 289/2002 e pertanto non si applica alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
Norma che disciplina il regime IRAP per le società (società di capitali); la Corte ha ritenuto applicabile alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 1
Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Il rinvio alle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche" va inteso limitatamente alle norme peculiari del regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (es. DPR 917/1986 artt. 148 e 149, ove applicabili) e non come un richiamo alle norme generali che disciplinano gli enti non commerciali (quali l'art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997).
L. 16 dicembre 1991, n. 398
Legge che disciplina un regime forfettario specifico per le associazioni sportive dilettantistiche; è applicabile alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali solo se esercitata l'opzione e se rispettati i limiti oggettivi (es. limite annuale introiti).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, comma 3
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali...
Norma che individua attività non commerciali per determinate associazioni sportive dilettantistiche; richiamata dalla Corte come esempio di norma peculiare applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche ma non automaticamente estensibile alle società sportive costituite come società di capitali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 149
Disciplina le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale; la norma non si applica, per espressa previsione, alle associazioni sportive dilettantistiche; citata per delineare il perimetro delle norme peculiari applicabili.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Norma procedurale relativa all'istanza di rimborso tributario (riferimento formale alla procedura di presentazione dell'istanza).
Massime di principio
- Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali sono, di regola, assoggettate alle discipline tributarie previste per società e soggetti commerciali (es. D.Lgs. n. 446/1997, art. 5) salvo che una norma specifica e peculiare per le società sportive consenta diversamente.
- Il rinvio operato dall'art. 90, comma 1, L. n. 289/2002 alle "altre disposizioni tributarie" riguarda esclusivamente le norme che disciplinano in maniera peculiare il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (ad es. Möglichkeit di applicare il regime forfettario L. n. 398/1991 se vi è opzione e requisiti), e non le norme generali applicabili a tutti gli enti non commerciali.
- Per beneficiare del regime fiscale tipico delle associazioni sportive dilettantistiche occorre verificare sia la forma giuridica (essere effettivamente un ente non commerciale) sia il rispetto dei requisiti/limiti previsti dalle norme speciali (es. soglie della L. n. 398/1991 e condizioni di non commercialità dell'attività ex DPR 917/1986 art. 148).
- Nel contenzioso tributario relativo ad IRAP è essenziale qualificare correttamente la categoria giuridica del soggetto (associazione non commerciale vs società di capitali) perché la qualificazione determina l'applicazione di art. 10 (enti non commerciali) ovvero art. 5 (società) del D.Lgs. n. 446/1997.
- In assenza di un chiaro richiamo normativo che estenda alle società di capitali le disposizioni peculiari delle associazioni sportive dilettantistiche, l'Amministrazione e i giudici applicheranno le regole ordinarie per le società commerciali; pertanto, chi intende ottenere un trattamento fiscale speciale deve dimostrare il fondamento normativo e i requisiti di fatto.
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