Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento Ici emessi dal Comune per gli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di un ente che svolgeva attività didattica. La CTR Toscana aveva confermato l'esenzione dall'Ici ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione, valorizzando il riconoscimento ministeriale dell'attività didattica, la chiusura in perdita di alcuni esercizi e interventi di restauro e tutela del patrimonio artistico, oltre alla mancata prova, da parte del Comune, dell'elevatezza delle rette. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'esenzione per attività didattiche riguarderebbe solo attività di base o comunque attività non commerciali in senso restrittivo; 2) violazione delle stesse norme per mancata prova, da parte dell'ente, della natura non commerciale dell'attività svolta, con richiamo all'importo elevato delle rette; 3) nullità/illogicità della motivazione ex art. 132 c.p.c., per avere la CTR attribuito rilievo alla chiusura in perdita e ai lavori di restauro, circostanze ritenute non decisive per stabilire la natura commerciale o meno dell'attività. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno dichiarato cessata la materia del contendere per integrale pagamento del dovuto da parte dell'ente, con adesione del difensore del Comune alla relativa istanza.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per adempimento dell'obbligazione tributaria nel corso del giudizio di cassazione. Ne è derivato un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la misura non si applichi nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
La norma è richiamata come base dell'esenzione Ici per gli enti che svolgono determinate attività, ma la Corte non si pronuncia nel merito della sua portata perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È indicato quale parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005
Norma evocata dal ricorrente nel secondo motivo in tema di requisiti dell'esenzione e prova della natura non commerciale dell'attività.
art. 39 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo quale disposizione modificativa del regime agevolativo.
art. 34, comma 8-bis, d.l. n. 69 del 1989
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione al regime degli enti e delle attività rilevanti ai fini tributari.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del terzo motivo, dedotto per asserita illogicità della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È evocato come norma sulla motivazione della sentenza, lamentandosi la sua violazione per manifesta illogicità.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200
Richiamato dal ricorrente quale regolamento attuativo dell'art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012, per delimitare le attività didattiche svolte con modalità non commerciali.
art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
È menzionato come base del regolamento ministeriale richiamato dal ricorrente per definire le attività non commerciali.
art. 9, comma 6, d.l. n. 174 del 2012
Norma richiamata in collegamento con il regolamento ministeriale sull'attività didattica non commerciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È citato per escludere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene l'integrale adempimento dell'obbligazione controversa e le parti danno atto della cessazione della materia del contendere, il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione comporta normalmente la compensazione delle spese, quando la cessazione della lite è determinata da un evento estintivo verificatosi dopo la proposizione del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in modo estensivo alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
- Quando il processo si arresta per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla corretta interpretazione della norma sostanziale controversa.
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