Sentenza del 04/08/2017 n. 19567 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Vizi riguardanti la motivazione del giudizio di diritto - Deducibilità come vizi della motivazione - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, che aveva parzialmente riformato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. L'accertamento riguardava, tra l'altro, la deduzione di costi per prestazioni di garanzia sui prodotti commercializzati in Italia. Secondo il Fisco, tali costi avrebbero dovuto essere addebitati alle società venditrici del gruppo e non potevano ritenersi integralmente compensati da uno sconto infragruppo dello 0,5%, inferiore all'ammontare dei costi sostenuti. I motivi di ricorso sono stati formulati come vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma riguardavano in realtà valutazioni giuridiche, ossia la deducibilità fiscale delle operazioni e il criterio di determinazione del valore normale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Ha rilevato sia la mancanza dell'idoneo momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, sia l'erronea deduzione di un vizio di motivazione riferito non a un fatto, ma a un giudizio di diritto. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00 oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio di fatto.
Il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è utilizzabile per contestare la ricostruzione dei fatti, non per criticare l'interpretazione o l'applicazione delle norme giuridiche.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Gli errori relativi al giudizio di diritto sono censurabili come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Quando la doglianza riguarda l'errata applicazione di una norma o di un principio giuridico, il ricorrente deve dedurla come error in iudicando ai sensi del n. 3, non come vizio di motivazione ai sensi del n. 5.
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo relativo al vizio di motivazione deve contenere un momento di sintesi idoneo a far emergere univocamente il fatto controverso o le ragioni dell'insufficienza della motivazione.
Per i ricorsi soggetti alla norma, non era sufficiente illustrare il motivo: occorreva anche una sintesi finale autonoma e specifica, capace di indicare immediatamente il fatto decisivo trascurato o il nesso tra il vizio denunciato e l'esito della controversia.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
I vizi riguardanti propriamente e soltanto la motivazione del giudizio di diritto danno luogo alla correzione della motivazione.
Se la decisione è corretta nel dispositivo ma presenta una motivazione giuridica errata o insufficiente, la Corte può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere con precisione tra contestazione dei fatti, violazione di legge ed errore nella motivazione giuridica.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sostenere che il giudice abbia interpretato male una norma o applicato erroneamente un principio di diritto; in tali casi deve essere indicato l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La censura deve individuare uno specifico fatto storico decisivo omesso o valutato in modo logicamente incongruo, non limitarsi a contestare la conclusione giuridica del giudice.
- Quando una doglianza è formulata con il motivo processuale sbagliato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Nei ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c. era indispensabile inserire una sintesi autonoma del vizio; in generale, anche oggi i motivi devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente collegati alla decisione impugnata.
- La parte soccombente nel giudizio di cassazione può essere condannata alle spese, mentre l'eventuale ricorso incidentale condizionato diventa assorbito se il ricorso principale non supera il vaglio di ammissibilità.
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