Ordinanza n. 692/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2471 del 19 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione n. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali - Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”; b) se e in quanto occorra, della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2177 del 13 novembre 2025, avente ad oggetto: “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione n. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali - Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”; c) se e in quanto occorra, della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2268 del 24 novembre 2025, avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela della Deliberazione ASL Napoli 2 Nord n. 2177 del 13/11/2025”; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni dell’ASL Napoli 2 Nord relative alla determinazione e variazione dei tetti di spesa per l’anno 2025, nonché annullamento in autotutela di una delle deliberazioni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione n. 2471 del 19 dicembre 2025, le precedenti deliberazioni n. 2177 del 13 novembre 2025 e n. 2268 del 24 novembre 2025, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Gli atti riguardano l’integrazione e la parziale rettifica della deliberazione relativa alle variazioni annuali del tetto di struttura e alla formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025. Dal testo emerge inoltre che la controversia investe l’operatività di una clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente il 24 luglio 2025, in relazione agli atti adottati dall’ASL in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 757/2024 e n. 157/2025. La ricorrente ha formulato anche un’istanza istruttoria, chiedendo il deposito di documentazione da parte dell’ASL, e ha notificato il ricorso a un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha deciso definitivamente sulla legittimità delle deliberazioni impugnate. Ha riservato al merito ogni valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia contrattuale. Quanto alla cautela, ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere soddisfatte, nel bilanciamento degli interessi, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 22 settembre 2026, senza adottare una sospensione espressa degli atti. Ha dato atto che l’ASL aveva depositato una relazione, non impugnata allo stato, secondo cui la deliberazione n. 2471/2025 era stata elaborata in conformità alle direttive della deliberazione della Giunta regionale n. 754/2024, allegato A, relazione tecnica, con indicazione delle modalità di calcolo dei tetti di spesa e riferimento alla posizione della ricorrente. Ha accolto l’istanza istruttoria, ordinando all’ASL di depositare la documentazione richiesta nel ricorso, ove non già prodotta. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca interessata, imponendo alla ricorrente la notificazione individuale del ricorso e dell’ordinanza entro 30 giorni dalla comunicazione degli indirizzi PEC, che l’ASL deve fornire entro 10 giorni, nonché il deposito delle prove delle notifiche entro i successivi 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere conformata, nel bilanciamento degli interessi, mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi del comma 10, anziché attraverso la sospensione del provvedimento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La ricorrenza delle esigenze cautelari può essere soddisfatta fissando con sollecitudine la data di discussione del ricorso nel merito.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla notificazione al controinteressato.
art. 757/2024 della Giunta regionale della Campania
È indicata tra le deliberazioni regionali in esecuzione delle quali sono stati adottati gli atti dell’ASL, senza che il testo espliciti ulteriormente il contenuto normativo.
art. 157/2025 della Giunta regionale della Campania
È indicata tra le deliberazioni regionali in esecuzione delle quali sono stati adottati gli atti dell’ASL, senza che il testo espliciti ulteriormente il contenuto normativo.
deliberazione n. 754/2024 della Giunta regionale della Campania, allegato A – Relazione tecnica
Secondo la relazione depositata dall’ASL, la deliberazione n. 2471/2025 è stata elaborata secondo le direttive contenute nell’allegato tecnico, con indicazione delle modalità di calcolo dei tetti di spesa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.
- La valutazione sull’operatività di una clausola contrattuale rilevante per la determinazione dei limiti di spesa può essere riservata alla fase di merito quando richiede un esame approfondito degli atti regionali e aziendali adottati in esecuzione della programmazione sanitaria.
- In presenza di un’istanza istruttoria meritevole di favorevole delibazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione richiesta, purché non già presente nel fascicolo processuale.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di operatori comparabili, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuabili dagli atti amministrativi o dalla documentazione processuale, assegnando termini perentori per le notificazioni e per il deposito delle relative prove.
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