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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società utilizzatrice di una macchina stampante concessa in leasing aveva agito contro la fornitrice e contro la società di leasing per far accertare l'inadempimento della fornitrice per asseriti vizi del bene: mancata consegna di manuali e certificazioni, presenza di un codice di blocco mensile noto solo alla produttrice che fermava automaticamente la macchina, disallineamento delle testine di stampa. Sosteneva che tali difetti avessero reso il macchinario inidoneo all'uso pattuito e le avessero fatto perdere un importante rapporto commerciale. Chiedeva la risoluzione del contratto per diffida ad adempiere, o in subordine per grave inadempimento, con restituzione del prezzo e risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva condannato la fornitrice al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente. La fornitrice ha proposto ricorso principale per cassazione denunciando, da un lato, l'erronea formazione del giudicato interno sui pretesi inadempimenti del macchinario per mancanza di appello incidentale e, dall'altro, la violazione dell'art. 278 c.p.c. per avere la corte territoriale pronunciato una condanna generica senza accertare la sussistenza del danno risarcibile. La società utilizzatrice ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame relativi ai singoli vizi del macchinario, limitandosi a una motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure sulla motivazione della sentenza d'appello. Ha escluso che nel giudizio di primo grado fosse stato formato un giudicato sugli 'inadempimenti inerenti al macchinario', perché il tribunale non aveva emesso una pronuncia autonoma su tale accertamento, ma aveva svolto solo considerazioni funzionali a negare la domanda di restituzione del prezzo. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva costruito la condanna generica al risarcimento su un presupposto logico-giuridico insussistente, cioè su un preteso accertamento già compiuto dei vizi e del danno risarcibile, finendo per rinviare al separato giudizio di quantificazione un elemento che invece doveva essere già verificato nell'an debeatur. È stato quindi cassato in relazione il capo impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame; assorbiti gli altri motivi e il secondo motivo del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sui pretesi inadempimenti del macchinario, in assenza di una specifica pronuncia del primo giudice su quel punto.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa necessità di appello incidentale per contestare un capo che, secondo la ricorrente, non era mai stato autonomamente deciso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per negare che vi fosse un giudicato sostanziale sugli inadempimenti del bene.

  • art. 278 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la condanna generica al risarcimento non possa essere pronunciata senza un effettivo accertamento dell'esistenza del danno risarcibile; il rinvio alla separata liquidazione non può sostituire l'an debeatur.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per lamentare l'omessa pronuncia sui motivi di appello relativi ai vizi del macchinario.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello, reputata inesistente nella parte in cui avrebbe dovuto affrontare i motivi di gravame sui vizi del bene.

  • art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata nei motivi di ricorso principale.

  • art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma sul vizio processuale richiamata nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 1455 c.c.

    Citado dalla parte attrice nelle domande di merito per chiedere la risoluzione per grave inadempimento.

  • artt. 1223 e 1225 c.c.

    Richiamati dal giudice di merito per escludere, in via alternativa, la risarcibilità di danni indiretti e imprevedibili; la Corte di cassazione non ne sviluppa una autonoma interpretazione nel dispositivo, ma rileva l'incoerenza logica della motivazione d'appello.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su un capo o su un punto della decisione che sia stato effettivamente oggetto di autonoma pronuncia; non basta una motivazione incidentale o ad abundantiam per imporre la proposizione di appello incidentale.
  • La condanna generica al risarcimento richiede un accertamento dell'esistenza, almeno in astratto, del danno risarcibile; non è legittimo rinviare al giudizio separato di liquidazione una questione che attiene all'an debeatur.
  • Una motivazione è apparente quando afferma conclusioni incompatibili con i propri presupposti logici o quando si fonda su un accertamento inesistente, tale da rendere incomprensibile il percorso decisorio.
  • Nel giudizio di merito, se il primo giudice ha escluso che i difetti del bene abbiano inciso in modo serio sulla sua funzionalità, il giudice di appello deve confrontarsi coerentemente con tale accertamento e non può ricostruire una responsabilità risarcitoria senza chiarire il nesso tra difetto, inadempimento e danno.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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