Cassazione Penale, Sentenza n. 22622/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello di Torino con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e inosservanza di legge riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale (art. 216 l. fall.), sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero svolto una nuova valutazione richiesta dalla Corte di cassazione ma si fossero limitati a riprodurre le argomentazioni di primo grado senza adeguati riscontri probatori sul dolo specifico; (2) richiesta di derubricazione del fatto alla bancarotta semplice (art. 217 l. fall.), per mancanza della prova che Cazzolato, quale amministratore solo formale, fosse consapevole della sottrazione e dello scopo fraudolento dell'autore materiale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, conformemente al rinvio della Corte di cassazione, avesse adeguatamente accertato il dolo specifico desumendolo dalla ricostruzione complessiva dei fatti (sparizione dei beni di magazzino per circa 600.000 euro dopo il passaggio di quote, comportamento elusivo e non veritiero verso il curatore, ruolo e precedenti cariche amministrative del ricorrente, inattività societaria fino al fallimento, distrazioni patrimoniali per oltre 670.000 euro). Ha inoltre escluso la derubricazione ai sensi dell'art. 217 l. fall., in quanto l'occultamento e la mancata consegna delle scritture erano funzionali a recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata confermata, in sostanza, la condanna impugnata e il trattamento sanzionatorio già determinato.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La bancarotta documentale integrata dall'occultamento delle scritture contabili richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere desunto dalla valutazione complessiva delle circostanze e dalla valenza fraudolenta dell'occultamento.
art. 217 legge fallimentare
La bancarotta semplice (art. 217) riguarda l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili quando manchi l'elemento fraudolento; la differenza tra art. 216 e 217 è determinata dalla presenza della frode/ dolo specifico.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre inosservanza della legge penale e vizio di motivazione come motivi di cassazione; la Corte le ha esaminate e respinte ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, Di Pietra, Rv. 284304-01
Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023
Principio secondo cui, in tema di bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze che la caratterizzano.
Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019 (dep. 2020), Morace, Rv. 279179-01
Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019
Conferma che l'occultamento e l'omessa consegna della documentazione contabile integrano bancarotta documentale fraudolenta quando lo scopo è recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.
Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018 (dep. 2019), Pisano, Rv. 274630-01
Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018
Ulteriore giurisprudenza che distingue la bancarotta documentale fraudolenta dalla bancarotta semplice basandosi sulla presenza dell'elemento fraudolento.
Massime di principio
- Il dolo specifico per la bancarotta documentale (art. 216 l. fall.) può essere inferito dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto (scomparsa di beni, distrazioni patrimoniali, comportamento elusivo verso il curatore, inattività societaria, ruolo e precedenti cariche dell'imputato) anche in assenza di una prova diretta del proposito di recare pregiudizio ai creditori.
- La linea di confine tra bancarotta documentale fraudolenta (art. 216) e bancarotta semplice (art. 217) è la presenza della frode: se l'omissione/occultamento ha finalità di ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali e recare pregiudizio ai creditori, si configura la fattispecie fraudolenta.
- La qualifica di amministratore 'formale' non esclude la responsabilità se emergono elementi che dimostrano consapevolezza e partecipazione alla condotta fraudolenta o che rendono l'occultamento funzionale alle distrazioni patrimoniali.
- I giudici possono fondare la prova del dolo su un sistema di indizi concatenati e sulla coerenza logico-inferenziale delle circostanze; la difesa deve indicare specificamente quali passaggi logici siano erronei per ottenere la cassazione per vizio di motivazione.
- Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza richiedendo nuova valutazione di un elemento soggettivo, il giudice di rinvio deve motivare con adeguato riferimento alle circostanze poste a base della nuova valutazione; una riproposizione delle risultanze di fatto, se logicamente argomentata, può essere sufficiente per confermare la responsabilità.
- Le condotte di elusione delle convocazioni, dichiarazioni contraddittorie rispetto a documentazione incontestabile e mancata consegna delle scritture al curatore sono elementi fortemente indicativi di finalità fraudolenta nella fattispecie fallimentare.
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