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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18107/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui era stata accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra una lavoratrice e una società, per il periodo novembre 2004-settembre 2009, con mansioni di acconciatrice inquadrabili nel primo livello del CCNL di settore. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive, comprensive di TFR, per euro 19.550,61 oltre accessori; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla ritualità della notifica del ricorso introduttivo; (2) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello relativo alla qualificazione autonoma, a progetto, del rapporto; (3) subordinatamente al secondo, omesso esame di fatti decisivi, deducendo l’esistenza di un contratto a progetto sottoscritto il 10.11.2004 e di una busta paga di aprile 2009; (4) violazione dell’art. 116 c.p.c. e di varie norme di diritto del lavoro, sostenendo che la prova testimoniale non avrebbe potuto prevalere sulla documentazione; (5) subordinatamente al quarto, violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per omessa valutazione delle risultanze probatorie, che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento di un rapporto autonomo a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d’appello non era affetta da motivazione apparente o meramente contraddittoria: la Corte territoriale aveva esposto in modo sufficiente il percorso logico-argomentativo e la censura mirava solo a riproporre questioni di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la regola della doppia conforme, essendo la decisione di appello confermativa di quella di primo grado sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa selezione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato posto a suo carico l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando la sentenza espone un percorso logico-argomentativo sufficiente a rendere controllabile la decisione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente può essere dedotto solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è precluso quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi, salvo i motivi consentiti dall'art. 360, nn. 1-4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo per denunciare reali violazioni di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e valutazione delle prove, nonché l’attribuzione di prevalenza ad alcune fonti istruttorie rispetto ad altre, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se congruamente motivate.

  • art. 2043 c.c.

    La censura evocata non è stata accolta, perché in concreto si risolveva in una contestazione della ricostruzione probatoria e della qualificazione del rapporto.

  • art. 1 legge n. 92/2012

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme che si assumevano violate, senza che la Corte ne affronti un autonomo profilo applicativo.

  • legge n. 196/1997

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno della tesi del rapporto autonomo a progetto.

  • d. lgs. n. 66/2003

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno delle doglianze sulla qualificazione del rapporto e sulla prova.

  • legge n. 300/1970

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno della qualificazione subordinata del rapporto.

  • artt. 2094 e 2103 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato e il relativo inquadramento mansioni.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria è ammissibile solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; non basta contestare la valutazione del merito compiuta dal giudice.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni sui medesimi fatti, opera la regola della doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la selezione, la ponderazione e la prevalenza attribuita alle prove sono attività riservate al giudice di merito.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza dimostrare una vera violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • La deduzione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale motivazione una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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