Ordinanza n. 442/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ricorso avverso il rigetto di ricorso gerarchico emesso dalla Prefettura di Arezzo nonchè di tutti gli atti presupposto e consequenziali, ivi incluso il daspo n.04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le censure formulate nel ricorso richiedessero un esame nella sede di merito e che non risultasse, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile correlato all'applicazione della misura contestata. Non è stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudizio di merito resta pendente.
Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico adottato dalla Prefettura di Arezzo e DASPO n. 04/2026, con gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il rigetto del ricorso gerarchico emesso dalla Prefettura di Arezzo e il DASPO n. 04/2026, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le specifiche censure dedotte, limitandosi a rilevare che esse dovranno essere esaminate nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per la necessità di riservare l'esame delle censure alla fase di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure necessitano di un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne la valutazione alla fase di merito, fermo restando l'esame del periculum in mora.
- La sospensione cautelare di una misura amministrativa può essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua applicazione, anche se la legittimità dell'atto sarà esaminata nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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