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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento ex art. 117, c.p.a. del silenzio-inadempimento serbato sulla domanda presentata il 30/06/2025 protocollata l'1/07/2025 col numero 302196, col conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere e condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco per la vendita di bibite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto al Comune di Catania il rilascio di una concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco sul marciapiede di via Torino. L’istanza, presentata il 30 giugno 2025 e protocollata il 1° luglio 2025, avrebbe dovuto essere definita entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 18/1995, termine richiamato dal regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche. L’Amministrazione ha avviato il procedimento e indetto una conferenza di servizi istruttoria il 3 novembre 2025, ma non ha adottato alcun provvedimento finale. La ricorrente ha quindi proposto azione ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Il Comune ha dedotto rallentamenti dovuti a cause di forza maggiore e ha richiamato il verbale della conferenza di servizi, dal quale sarebbe emersa l’ostatività della mancata approvazione del “Piano dei Chioschi” da parte del Consiglio comunale. La ricorrente ha contestato che tali circostanze determinassero la cessazione del silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ampiamente decorso il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento e ha accertato che, nonostante l’avvio dell’istruttoria, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il verbale della conferenza di servizi istruttoria non è stato considerato un valido provvedimento finale, non essendo idoneo a definire l’istanza in senso positivo o negativo. Il Comune è stato quindi obbligato a pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, senza che il giudice abbia predeterminato il contenuto della decisione amministrativa. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale successiva richiesta della ricorrente, in caso di ulteriore inerzia. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione quando, decorso il termine per provvedere, non sia stato adottato un provvedimento espresso; il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche di contenuto negativo, entro il termine previsto.

  • art. 2 l.r. n. 7/2019

    Riproduce, nell’ordinamento regionale, il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 5, comma 3, l.r. n. 18/1995

    Prevede il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento relativo alla concessione oggetto dell’istanza.

  • art. 11, comma 7, regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche

    Richiama il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile quando, a fronte di un’istanza del privato che impone l’avvio del procedimento, sia decorso inutilmente il termine previsto per la sua conclusione senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • L’avvio del procedimento e lo svolgimento di attività istruttoria non fanno venir meno il silenzio-inadempimento quando l’Amministrazione non adotti entro il termine un provvedimento conclusivo.
  • Un verbale di conferenza di servizi avente natura istruttoria non equivale a un provvedimento finale e non soddisfa l’obbligo dell’Amministrazione di definire espressamente l’istanza.
  • Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, lasciandole impregiudicata la valutazione sul contenuto positivo o negativo della decisione, salvo i casi in cui l’attività sia vincolata o non residuino margini di discrezionalità.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiOccupazione di suolo pubblico
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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