Ordinanza n. 456/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota SUAP del Comune di Fasano prot. n. 0029304 del 7.5.2026, notificata in pari data; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota SUAP comunale che ha annullato la SCIA per l’apertura dell’attività agrituristica e disposto l’inibizione immediata dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e gestore agrituristico)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario del compendio immobiliare denominato “Masseria Torre Rossa” ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota SUAP con cui il Comune ha annullato la SCIA relativa all’apertura dell’attività agrituristica e ne ha disposto l’immediata inibizione. Il provvedimento comunale era motivato dall’utilizzo di opere abusive, realizzate in mancanza del titolo edilizio o in difformità dallo stesso. Il ricorrente ha rappresentato che l’azienda impiega 34 dipendenti e che la chiusura dell’attività avrebbe comportato il loro immediato licenziamento. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. Nella valutazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto di accordare prioritaria tutela alla prosecuzione dell’attività agrituristica, al fine di assicurare la conservazione dei rapporti di lavoro in corso, valorizzando quindi il pregiudizio grave derivante dalla chiusura dell’attività. L’ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris né anticipazioni sulla fondatezza dei motivi di merito relativi alle opere abusive e all’annullamento della SCIA. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento inibitorio dell’esercizio di un’attività economica può essere accordata quando la chiusura determina un pregiudizio immediato e grave sui rapporti di lavoro in corso, purché ricorrano i presupposti della tutela cautelare.
- La tutela cautelare può privilegiare, in via interinale, la prosecuzione dell’attività economica per preservare i posti di lavoro, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla legittimità sostanziale delle opere edilizie utilizzate o sulla definizione del procedimento relativo alla SCIA.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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