Corte di giustizia, Sentenza C-472/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023. — NO contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese - Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri - Nozione di “pratica abusiva”. — Causa C-472/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la prassi fiscale portoghese che limita a società nazionali il beneficio della tassazione ridotta delle plusvalenze costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE. La misura rende infatti più attraente investire in imprese portoghesi rispetto a società stabilite in altri Stati membri e non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Le questioni relative a un presunto abuso del diritto sono state dichiarate irricevibili per insufficienza degli elementi forniti dal giudice del rinvio.
Libera circolazione dei capitali e imposta sul reddito: illegittimità del diniego di un beneficio fiscale sulle plusvalenze per cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri; irricevibilità delle questioni sull’abuso del diritto per carenza di elementi.
La questione giuridica
Se gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE ostino a una prassi fiscale portoghese che concede la riduzione del 50% dell’imposizione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie solo quando le società sono stabilite in Portogallo, escludendo le società stabilite in altri Stati membri. Inoltre, se il principio generale del divieto di pratiche abusive consenta di negare il beneficio fiscale in presenza di una cessione ritenuta artificiosa e se la ricevibilità delle questioni dipenda dai presupposti della norma antiabuso nazionale, dall’invocazione da parte dell’amministrazione, dalla procedura interna e dai poteri del giudice nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE osta a una prassi fiscale nazionale che riservi a sole cessioni di partecipazioni in società stabilite nello Stato membro un beneficio consistente nella tassazione al 50% delle plusvalenze, poiché tale trattamento favorisce gli investimenti interni e dissuade quelli in altri Stati membri senza che la differenza dipenda da situazioni oggettivamente non comparabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Le questioni sul divieto di pratiche abusive sono irricevibili quando il giudice del rinvio non espone compiutamente i fatti, il contesto normativo e il nesso tra beneficio nazionale e diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Codice IRS portoghese, articoli 10, 43, 44 e 48
- Decreto-legge n. 372/2007
Plusvalenze su partecipazioni societarie e restrizione alla libera circolazione dei capitali
La causa C‑472/22 nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in una controversia tra un contribuente residente fiscale in Portogallo e l’amministrazione tributaria portoghese. Il nodo centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi fiscale che riconosce la tassazione al 50% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni soltanto quando le società sono stabilite in Portogallo.
Fatti e procedimento principale
NO, cittadino francese residente in Portogallo, nel 2019 ha ceduto partecipazioni in una società francese, la Château de La Bourdaisière SARL, realizzando una plusvalenza. L’autorità tributaria portoghese ha tassato l’intera plusvalenza senza applicare il beneficio previsto dall’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS, che riduce al 50% la base imponibile per cessioni di partecipazioni in microimprese e piccole imprese non quotate. Il contribuente ha contestato la liquidazione sostenendo che il beneficio dovesse applicarsi anche a società stabilite in un altro Stato membro.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 10 del codice IRS, che qualifica come plusvalenze gli utili derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni societarie;
- l’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS, che prevede la tassazione del 50% del saldo positivo delle plusvalenze relative a microimprese e piccole imprese non quotate;
- l’articolo 2 dell’allegato al decreto-legge n. 372/2007, che definisce microimprese, piccole imprese e PMI.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se gli articoli 49 TFUE e/o 63 TFUE ostino a una prassi fiscale che riserva il beneficio alle sole società stabilite nello Stato membro;
- se il principio di divieto di pratiche abusive impedisca al contribuente di invocare il beneficio quando l’operazione sarebbe sostanzialmente assimilabile a una distribuzione di dividendi;
- se la rilevanza dell’abuso dipenda dalle condizioni e dalla procedura della norma antiabuso nazionale, nonché dai poteri del giudice tributario di riqualificare l’operazione.
Individuazione della libertà fondamentale applicabile
La Corte osserva che, quando una normativa nazionale può incidere sia sulla libertà di stabilimento sia sulla libera circolazione dei capitali, occorre individuare la libertà prevalente in base all’oggetto della misura. Nel caso di specie, la norma si applica a tutte le cessioni di partecipazioni in microimprese e piccole imprese, senza riguardo al grado di influenza esercitabile sulla società. Perciò essa incide in modo preponderante sulla libera circolazione dei capitali; l’eventuale incidenza sulla libertà di stabilimento è solo conseguenza della restrizione ai movimenti di capitali e non richiede un esame autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
Restrizione alla libera circolazione dei capitali
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. La Corte rileva che la prassi portoghese introduce una differenza di trattamento tra investimenti in imprese che esercitano attività in Portogallo e investimenti in imprese stabilite in altri Stati membri: le plusvalenze delle seconde sono tassate più pesantemente.
Secondo la Corte, ciò rende più attraente investire in società portoghesi e può dissuadere i residenti fiscali portoghesi dall’investire in altri Stati membri. La misura costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in linea di principio vietata.
Esclusione della giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE
La Corte ricorda che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE consente agli Stati membri di distinguere tra contribuenti non comparabili per residenza o luogo di investimento, ma solo entro limiti rigorosi: la differenza non deve trasformarsi in discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata, e deve riferirsi a situazioni oggettivamente non comparabili oppure essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
Nel caso concreto, la comparabilità è affermata: chi investe in una società portoghese e chi investe in una società di un altro Stato membro perseguono entrambi un investimento di capitale volto a realizzare un utile. La differenza di trattamento si fonda esclusivamente sul luogo di stabilimento della società e non su una diversa situazione oggettiva.
La Corte esclude anche la giustificazione invocata dal Portogallo. L’obiettivo di sostenere le imprese nazionali e stimolare l’attività economica interna è di natura puramente economica e, come tale, non può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Inoltre, il governo portoghese non ha dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra il beneficio fiscale e un prelievo destinato a compensarlo, cosicché non può essere accolta neppure la giustificazione fondata sulla coerenza del sistema fiscale.
Decisione sulle prime quattro questioni
La Corte conclude che l’articolo 63 TFUE osta a una prassi fiscale nazionale in materia di IRS che riservi il beneficio della riduzione del 50% della tassazione delle plusvalenze alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite nello Stato membro, escludendo le società stabilite in altri Stati membri.
Questioni sull’abuso del diritto: irricevibilità
Quanto alle questioni dalla quinta all’undicesima, il giudice del rinvio ipotizzava che la cessione potesse celare un’operazione artificiosa equivalente a una distribuzione di dividendi, finalizzata a conseguire indebitamente il beneficio fiscale. La Corte non entra nel merito, perché la domanda di rinvio non soddisfa i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
In particolare, la Corte rileva che:
- il quadro fattuale e normativo è esposto in modo incompleto;
- non sono chiariti l’effettivo vantaggio fiscale perseguito né il trattamento fiscale che avrebbe colpito un’eventuale distribuzione di dividendi;
- non è spiegato in che modo il contribuente avrebbe abusato delle libertà di cui agli articoli 49 e 63 TFUE;
- manca il collegamento tra il beneficio fiscale, che deriva dal solo diritto nazionale, e il principio generale dell’Unione sul divieto di pratiche abusive.
Per tali ragioni, le questioni sull’abuso del diritto sono dichiarate irricevibili, con possibilità per il giudice nazionale di proporre un nuovo rinvio se integrato degli elementi necessari.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara che l’articolo 63 TFUE osta alla prassi fiscale descritta. Per i professionisti, la pronuncia è rilevante perché conferma che un beneficio fiscale selettivo collegato agli investimenti interni non può essere limitato alle sole società nazionali quando ciò scoraggia investimenti transfrontalieri senza una valida giustificazione. Sul versante processuale, la sentenza ribadisce inoltre che le questioni pregiudiziali sull’abuso del diritto devono essere supportate da un quadro fattuale e normativo completo, altrimenti sono irricevibili.
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