Cassazione Civile, Ordinanza n. 08521/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il ritardo del processo presupposto fosse imputabile alla stessa richiedente, perché aveva notificato l'atto di riassunzione in modo non corretto: la notifica era stata eseguita impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno dalla morte. La Corte aveva quindi escluso la responsabilità dell'Amministrazione della giustizia. Nel ricorso per cassazione la richiedente ha dedotto, con quattro motivi, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo in sintesi che il giudice del processo presupposto avrebbe dovuto assegnare un termine per integrare il contraddittorio; che non poteva parlarsi di rinuncia o di estinzione per inattività; che l'onere della prova era stato erroneamente invertito; che la vicenda processuale era stata male ricostruita; e che la documentazione prodotta non era stata esaminata correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, e in parte inammissibile, il primo motivo, chiarendo che l'improcedibilità del processo presupposto era dipesa da un errore processuale della stessa parte istante nella notificazione del ricorso in riassunzione agli eredi del defunto oltre l'anno dalla morte, errore che aveva originato il rallentamento del processo. Secondo la Corte, non era necessario dimostrare una volontaria coltivazione dell'inerzia o una rinuncia agli atti: bastava che la non ragionevole durata fosse stata causata da un errore imputabile alla parte e non all'Amministrazione della giustizia. È stato inoltre escluso che vi fosse un omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi invece di un apprezzamento giuridico non condiviso. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti dal rigetto del primo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 303, comma 2, c.p.c.
È richiamato come termine entro il quale andava notificato l'atto d'impulso nel processo presupposto; la sua inosservanza è stata valorizzata nel giudizio di merito per escludere la ragionevole durata imputabile all'Amministrazione.
art. 306 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse stata rinuncia agli atti; la Corte non ritiene necessario che ricorra tale istituto per escludere l'indennizzo.
art. 307 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all'ipotesi di estinzione del processo per inattività; la Corte osserva che il tema decisivo è l'imputabilità del ritardo alla parte, non la qualificazione formale come rinuncia o estinzione.
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001
È la norma invocata nel primo motivo; la Corte reputa il motivo infondato e in parte inammissibile, perché il decreto impugnato ha compiuto un apprezzamento giuridico sulla causa del ritardo e non ha omesso l'esame di un fatto decisivo.
art. 2728 c.c.
È richiamato nei motivi di ricorso per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; i motivi sono però assorbiti dal rigetto del primo.
art. 1-bis L. n. 89/2001
È menzionato tra le norme asseritamente violate nei motivi ulteriori, senza specifica statuizione autonoma della Corte.
art. 6 CEDU
È richiamato a fondamento del diritto all'equa riparazione per durata ragionevole del processo; la Corte nega l'indennizzo quando il ritardo sia imputabile alla parte stessa.
art. 111 Cost.
È richiamato nei motivi ulteriori in relazione alla durata ragionevole del processo e al giusto processo; la censura non supera il rigetto del primo motivo.
art. 100 c.p.c.
È richiamato nei motivi ulteriori senza specifica autonoma trattazione decisoria.
art. 3, comma 3, L. n. 89/2001
È citato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'equa riparazione; la Corte non vi fonda una specifica statuizione autonoma.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nei motivi ulteriori in tema di valutazione della prova; i motivi restano assorbiti.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nei motivi ulteriori, ma senza una decisione autonoma della Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È menzionato nei motivi ulteriori, senza un accoglimento della censura.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il diritto all'indennizzo è escluso quando la durata eccedente derivi da un errore processuale imputabile alla parte istante nel processo presupposto e non all'organizzazione giudiziaria.
- Ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione non è necessario accertare una volontaria coltivazione dell'inerzia o una formale rinuncia agli atti: è sufficiente che il rallentamento o la stasi processuale siano stati causati da una condotta processuale errata della parte che chiede l'indennizzo.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura, in realtà, investe la valutazione giuridica data dal giudice di merito alla vicenda processuale e non la mancata considerazione di un fatto storico decisivo.
- Quando il giudice di merito accerta che l'improcedibilità o la stasi del processo presupposto dipendono da un vizio della notificazione o da altra condotta processuale della parte, tale accertamento basta a escludere la responsabilità dello Stato per la durata non ragionevole del processo.
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