Ordinanza n. 386/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza che ha respinto la richiesta di mantenimento annuale di un chiosco stagionale e confermato le prescrizioni di stagionalità
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Soprintendenza di Trapani con cui è stata respinta la richiesta di mantenimento annuale di un chiosco collocato su area privata per la fruizione del mare e la somministrazione di alimenti e bevande, confermando il carattere stagionale della struttura. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi eventuali provvedimenti del SUAP e del Settore Pianificazione del Comune di Marsala fondati sul parere negativo. Dal testo emerge che la ricorrente ha contestato la valutazione paesaggistica, ma non sono specificamente riportate le singole censure del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che, in base al provvedimento del SUAP del Comune di Marsala del 22 luglio 2021 e al parere della Soprintendenza del 31 maggio 2021, rinnovato con autorizzazione del 13 dicembre 2024, la ricorrente era autorizzata a impiantare e mantenere le strutture dal 1° aprile al 31 ottobre 2026. Pertanto, il pregiudizio dedotto non era attuale né imminente, poiché la società era legittimata a mantenere il chiosco per la stagione estiva in corso. Il Collegio ha inoltre osservato che il SUAP non aveva ancora definito il procedimento relativo all’eventuale autorizzazione al mantenimento annuale del chiosco. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il parere paesaggistico costituisse espressione di valutazione tecnico-discrezionale e apparisse, a un primo esame, adeguatamente motivato, senza evidenti profili di illogicità, travisamento o difetto di istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell’efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris; il TAR l’ha respinta per l’assenza di un pregiudizio attuale e imminente e per la mancanza, a un primo esame, di adeguato fondamento delle censure.
art. 42, commi 4, 5 e 6, l.r. Sicilia n. 3/2016
Comunicazione di mantenimento e richiesta pareri ai sensi della L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 42 commi 4, 5 e 6
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento relativo al mantenimento del chiosco e alla richiesta dei pareri.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata quando il pregiudizio dedotto non è attuale né imminente, in particolare se il ricorrente dispone già di un titolo che gli consente di svolgere l’attività per il periodo considerato e il procedimento amministrativo relativo all’estensione dell’autorizzazione non è ancora definito.
- Nel giudizio cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il provvedimento paesaggistico impugnato, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, appare prima facie adeguatamente motivato e non presenta evidenti profili di illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- La mancata definizione, da parte dell’amministrazione competente, del procedimento concernente l’autorizzazione richiesta può escludere l’attualità del pregiudizio cautelare derivante da un parere negativo presupposto, qualora l’esito finale del procedimento non sia ancora intervenuto.
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