Ordinanza n. 801/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto di esclusione n.3886 del 27 ottobre 2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per 300 allievi vigili del fuoco, in seguito al giudizio espresso, in data 21 ottobre 2025, dalla commissione medica: “Alterazione della composizione corporea: Massa grassa 26.1% - D.M. (Interno) 04/11/2019 n.166 Capo I, art.1 lettera b)”; - del verbale della commissione medica concorsuale n.146 datato 21 ottobre 2025, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa, nonché dell'esito della relativa bioimpedenziometria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per 300 allievi vigili del fuoco e verbale della commissione medica, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, disposta per un'alterazione della composizione corporea risultante da una percentuale di massa grassa del 26,1%, rilevata dalla commissione medica concorsuale. Ha contestato l'erroneità degli accertamenti amministrativi, richiamando il diverso risultato di un esame impedenzometrico eseguito autonomamente il 15 ottobre 2025 presso un centro medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, dal quale risultava una massa grassa del 23,9%, rientrante nei limiti previsti dalla disciplina concorsuale. Il ricorso è stato proposto contro il Ministero dell'Interno e nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, con una commissione composta da almeno due medici, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, conseguentemente, la sua idoneità o meno al concorso. Il giudice ha stabilito termini e modalità dell'incombente, prevedendo una relazione motivata da depositare entro dieci giorni dalla verificazione e la partecipazione dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso. Ha inoltre ordinato al ricorrente di notificare l'ordinanza all'organo verificatore e disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione, individuando l'organo verificatore e i relativi criteri di esecuzione.
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente modalità particolari di notificazione, tra cui la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, secondo le prescrizioni stabilite dal giudice.
art. 3, Tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È richiamato quale parametro dei limiti di massa grassa rilevanti per l'idoneità concorsuale.
art. 1, lettera b), Capo I, D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166
È richiamato nel provvedimento di esclusione quale disposizione posta a fondamento della valutazione di alterazione della composizione corporea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da un concorso per ragioni di idoneità fisica dipende dalla correttezza di una misurazione sanitaria contestata mediante risultati diagnostici difformi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica diretta ad accertare nuovamente i parametri fisici rilevanti e la conseguente idoneità concorsuale.
- La verificazione deve essere affidata a un organo dotato di adeguate competenze tecniche e può essere eseguita da una commissione composta da più medici, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni quando le professionalità interne non siano sufficienti.
- Nell'ambito della verificazione, il giudice può stabilire specifiche garanzie partecipative, consentendo ai difensori e ai consulenti tecnici di fiducia della parte di assistere all'incombente previo preavviso e imponendo il deposito di una relazione motivata e documentata.
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione dei soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
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