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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35797/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Memmingen (19/06/2023) per reati di traffico illecito di stupefacenti e furto commessi il 14-15/12/2019. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa per carenza documentale nella procedura di consegna: negli atti non era presente il provvedimento giurisdizionale tedesco presupposto del mandato d'arresto (era presente solo la traduzione del capo di imputazione priva di postille/ legalizzazione), impedendo la verifica del rispetto delle norme processuali tedesche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.10/2021 e del principio del mutuo riconoscimento della decisione quadro 2002/584/GAI, non sono più richiesti gli stessi requisiti documentali formali previgenti (quali l'allegazione dell'originario provvedimento restrittivo o specifiche postille) salvo che le carenze siano strettamente pertinenti alla verifica delle condizioni ostative alla consegna. La sentenza impugnata conteneva una descrizione sintetica ma sufficientemente chiara del fatto-reato e l'indicazione delle norme applicabili; la mancanza di postille sulla traduzione non costituisce motivo legittimo di rifiuto quando la traduzione proviene dal Ministero. Perciò non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n.10 del 2021

    art. 3, comma 1, lett. c)

    Ha riscritto la disciplina (abrogando i commi 3-6 dell'art.6 della l.69/2005) in senso conforme al principio del mutuo riconoscimento, eliminando l'obbligo di allegare sempre l'originario provvedimento restrittivo della libertà personale al mandato d'arresto europeo

  • legge 22 aprile 2005, n.69

    art. 6 (testo originario) e art. 17, comma 4; art. 18, comma 1 lett. t)

    Testo originario prevedeva prescrizioni aggiuntive e documentazione da allegare al mandato; tali prescrizioni sono state in parte abrogate/ridefinite dal d.lgs. n.10/2021, riducendo le cause di rifiuto per carenze documentali non attinenti alle condizioni ostative

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    Principio del mutuo riconoscimento costituisce il nucleo della normativa UE in materia, rendendo sufficiente l'esistenza del provvedimento nazionale e una serie di informazioni essenziali per la verifica delle condizioni ostative

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari; Sez. 6, n. 1751 del 15/01/2014, Murri

    Conferma che le carenze documentali non correlate alle condizioni di consegna sono irrilevanti e che la provenienza ministeriale di una traduzione è sufficiente a garantirne l'ufficialità senza ulteriori autenticazioni/postille

  • legge n.69/2005

    Prevede gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia di inammissibilità/ordinanze concernenti la consegna

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.10/2021 e in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, le carenze formali della documentazione allegata al mandato d'arresto europeo sono irrilevanti, salvo quando incidano direttamente sulle condizioni ostative alla consegna.
  • La mancanza dell'originario provvedimento restrittivo o di postille sulla traduzione non costituisce, di per sé, violazione del diritto di difesa se il mandato e la descrizione del fatto-reato sono sufficienti a informare la persona richiesta dei capi di imputazione.
  • La verifica della sussistenza dei 'gravi indizi di colpevolezza' o di altre questioni di merito compete allo Stato che ha emesso il mandato; l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla consegna non può sostituirsi a tale valutazione per rifiutare l'esecuzione.
  • Se si intende impugnare una consegna per carenze documentali, è necessario dimostrare che tali carenze pregiudicano concretamente la possibilità di verificare condizioni ostative previste dalla normativa europea/italiana (es. identità, nazionalità, elementi essenziali del provvedimento), non limitarsi a rilievi di mera forma.
  • Le traduzioni fornite o certificate dal Ministero competente sono generalmente ritenute ufficiali e non richiedono ulteriori autenticazioni; contestazioni basate solo su mancata legalizzazione/postille sono deboli.

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