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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17559/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi principali: (1) errata applicazione di norme processuali e vizi di motivazione: la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'estinzione per prescrizione anziché pronunciarsi per proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p., perché — secondo la difesa — le prove (documenti sequestrati antecedenti ai fatti, deposizione del teste Florio, registrazioni intercettative che non dimostrerebbero responsabilità, e dichiarazioni/dimostrazioni di assenza dal luogo di lavoro per alcuni capi) dimostrano in modo evidente l'assenza di responsabilità; (2) errata ammissibilità delle intercettazioni: le intercettazioni erano state autorizzate per reati (art.416 e 317 c.p.) diversi dall'art.326 c.p., per il quale la difesa eccepiva l'inutilizzabilità delle captazioni ai sensi dell'art.270 c.p.p. in mancanza dei requisiti di connessione previsti dall'art.266 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha tuttavia ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni con riferimento ai reati ex art.326 c.p., perché non emergeva che le conversazioni intercettate costituissero il "corpo del reato" né risultava una connessione sostanziale con le ipotesi corruttive che giustificasse l'utilizzabilità ai sensi della giurisprudenza (Sezioni Unite). Sul primo motivo la Corte ha invece escluso che sussistesse l'"evidenza" probatoria richiesta dall'art.129, comma 2 c.p.p. per pronunciare l'assoluzione (situazione "ictu oculi"), ritenendo che la difesa chiedeva una diversa valutazione del compendio probatorio non ammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    L'assoluzione può essere pronunciata quando dalle prove risulti in modo assoluto e non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità; la Corte ricorda che tale requisito è molto stringente (occorre una "constatazione" ictu oculi, non un apprezzamento che richieda accertamenti).

  • art. 270, cod. proc. pen.

    Sancisce il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, salvo casi eccezionali; la Corte ha verificato l'applicabilità del divieto rispetto ai reati per cui le intercettazioni non erano autorizzate.

  • art. 266, cod. proc. pen.

    Definisce i limiti di ammissibilità delle captazioni e le condizioni di connessione tra reati: solo i reati connessi nelle forme previste possono utilizzare intercettazioni autorizzate per altri reati.

  • art. 12, cod. proc. pen.

    Regola la connessione dei reati; la Corte ha richiamato la necessità di una connessione qualificata (non meramente formale) per estendere l'utilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 416 c.p. (delitti per i quali erano autorizzate intercettazioni)

    Indica il reato per il quale era stata originariamente autorizzata la captazione; la Corte ha osservato che l'autorizzazione per tali delitti non legittima automaticamente l'uso per altri reati non connessi.

  • art. 317 c.p. (delitti per i quali erano autorizzate intercettazioni)

    Analogamente, autorizzazione riferita ad altra fattispecie corruttiva non vale a giustificare l'utilizzo per reati diversi in assenza di connessione sostanziale.

  • art. 326 c.p.

    Fattispecie contestata (rivelazione di segreto d'ufficio) rispetto alla quale la Corte ha ritenuto le intercettazioni inutilizzabili perché non sussisteva la natura di "corpo del reato" e non era dimostrata la connessione che ne avrebbe consentito l'utilizzo.

  • Sez. U., sent. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Richiamata come principio guida: ai fini dell'art.270 c.p.p. non rileva la sola iscrizione formale ma l'esistenza di una connessione qualificata; la Corte di merito doveva applicare tale nozione sostanziale per valutare l'utilizzabilità delle intercettazioni.

  • Sez. U., sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Stabilisce il criterio rigoroso per l'applicazione dell'art.129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per estinzione del reato in proscioglimento è possibile solo quando la non punibilità emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

  • Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021 (Cusumano)

    Giurisprudenza citata dalla Corte territoriale in modo non pertinente: riguarda la riqualificazione del reato e l'utilizzabilità delle intercettazioni quando la registrazione sia stata autorizzata per un titolo da cui poi si ricava diversa qualificazione; la Cassazione ha osservato che tale principio non si applicava al caso concreto senza la verifica della connessione sostanziale.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per specifici reati non sono automaticamente utilizzabili per altri reati: è necessaria una connessione sostanziale tra le fattispecie (art.266 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite).
  • Per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. la difesa deve dimostrare l'assenza del fatto o la non imputabilità in modo chiaro, assoluto e "ictu oculi": una diversa interpretazione del materiale probatorio non è sufficiente.
  • Quando le intercettazioni non costituiscono il "corpo del reato" ma mero supporto documentale, la loro inutilizzabilità può essere rilevante; tuttavia l'esclusione di alcune fonti non determina automaticamente il proscioglimento se sussistono altre prove (verbali di sequestro, deposizioni).
  • In sede di legittimità la Corte verifica sia la corretta applicazione delle regole sull'utilizzabilità delle prove sia la sussistenza dei rigidi presupposti per l'assoluzione per estinzione: i rimedi sono efficaci solo se l'illegittimità è realmente pregiudizievole o se l'evidenza probatoria è manifesta.
  • La nozione di "procedimento" ai fini dell'art.270 c.p.p. va interpretata sostanzialmente: non conta la mera iscrizione formale, ma la presenza di una connessione qualificata tra le ipotesi di reato.

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