Sentenza del 20/10/2023 n. 29273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni ai sensi del D.L. n. 16/2012, art. 8, comma 2, per costi non deducibili conseguenti a fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti (anno 2010). Le verifiche avevano ricostruito una rete riconducibile a Green Network Spa che realizzava compravendite circolari di energia elettrica, con perfetta parità di quantità e di corrispettivi tra acquisti e vendite, deducendone la fittizietà delle operazioni. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo prevalente la disciplina e le modalità operative del mercato elettrico (mercato a termine, compensazioni, assenza obbligo di registrazione/consegna fisica) e valorizzando anche l'archiviazione penale riguardante operazioni similari. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, principalemente, che la CTR non aveva valutato correttamente e complessivamente gli elementi di prova presuntiva posti a sostegno della pretesa fiscale e aveva attribuito indebito rilievo alle considerazioni formali sulla regolamentazione del mercato e al decreato di archiviazione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse errato nella valutazione degli elementi di prova presuntiva: la motivazione del gravame si era concentrata in modo astratto sulle modalità formali di funzionamento del mercato elettrico (assenza obbligo di consegna fisica, compensazioni, mancata registrazione), senza esaminare concretamente e nel loro valore inferenziale gli indizi prodotti dall'amministrazione finanziaria (circuiti circolari, perfetta parità di costi e ricavi, preordinazione). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'archiviazione penale non ha efficacia preclusiva o vincolante per il giudice tributario, potendo valere solo come elemento indiziario da valutare contestualmente agli altri elementi. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.L. n.16 del 2012
Norma invocata per l'applicazione di sanzioni fiscali in relazione a costi non deducibili quando le operazioni sono ritenute oggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della fittizietà richieda valutazione complessiva e motivata degli indizi prodotti.
Codice civile
Richiama l'onere della prova; la sentenza evidenzia che il contribuente non forniva prova della economicità delle operazioni, mentre il giudice deve valutare correttamente ripartizione degli oneri probatori.
Codice civile
Disciplina il valore delle prove presuntive: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di esaminare individualmente e complessivamente gli elementi indiziari e la loro idoneità inferenziale per accertare la realtà o fittizietà delle operazioni.
D.P.R. n. 917 del 1986
Norma fiscale richiamata nel contesto della normativa tributaria applicabile alla deducibilità e trattamento fiscale delle operazioni; citata a corredo delle censure sulla corretta applicazione delle norme fiscali.
Codice di procedura penale
Richiamato in tema di efficacia dei provvedimenti penali: la Corte afferma che il decreto di archiviazione non impedisce al giudice tributario una diversa valutazione dei fatti e non ha autorità di cosa giudicata vincolante.
Codice di procedura penale
Richiamato nel testo come riferimento alle regole di archiviazione; la Corte sottolinea che il decreto di archiviazione, essendo pronunciato senza dibattimento, non vincola il giudice tributario.
Codice di procedura civile
Citato in relazione alla rinnovazione della notificazione: la Corte ricorda che le nullità della notificazione sono sanabili mediante rinnovazione o costituzione del destinatario, con efficacia ex tunc.
Codice di procedura civile
Norma sulle impugnazioni in Cassazione (presupposti di nullità o violazione di legge); invocata per le censure di violazione e falsa applicazione di norme civil/tributarie.
Codice di procedura civile
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato dalla CTR/difesa per prospettare la disciplina della 'doppia conforme'; la Corte ha ritenuto non applicabile detta disciplina perché il ricorso mirava a censurare l'errata applicazione delle regole probatorie e non una mera rivalutazione in fatto già conforme.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria denuncia operazioni fittizie basandosi su elementi presuntivi (circuiti circolari, perfetta parità di prezzi/quantità, preordinazione), il giudice tributario deve valutare gli indizi in modo individuale e complessivo, esplicitando l'idoneità inferenziale di ciascun elemento (art. 2729 c.c.).
- La mera ricostruzione formale delle regole di funzionamento di un mercato (es. mercato a termine dell'energia, compensazioni, assenza di consegna fisica) non esclude in radice la possibilità di accertare la fittizietà di specifiche operazioni; occorre un'analisi fattuale delle modalità concrete di esecuzione delle transazioni.
- Un decreto di archiviazione penale non ha effetto vincolante o preclusivo per il giudice tributario: può essere valutato come un elemento indiziario, ma solo nell'ambito di una valutazione complessiva delle prove (non costituisce autorità di cosa giudicata).
- Vizi di notifica nel processo di cassazione, se non configurano inesistenza assoluta della notificazione, rientrano nella nullità sanabile e possono essere sanati mediante costituzione o rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Le censure in Cassazione dirette a una errata valutazione delle prove presuntive non sono in linea di principio precluse dalla disciplina della 'doppia conforme' se si prospetta una violazione di diritto o un errato principio di diritto nell'applicazione delle regole probatorie.
- In controversie tributarie complesse, il giudice deve motivare in modo concreto e non astratto perché ritiene irrilevanti gli elementi indiziari, spiegando la mancata idoneità inferenziale degli stessi rispetto all'accertamento della realtà delle operazioni.
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