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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34585/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando il fatto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., in un procedimento relativo a false indicazioni reddituali rese per ottenere o mantenere il patrocinio a spese dello Stato. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato: secondo la difesa, l'insussistenza del dolo avrebbe dovuto condurre non a una pronuncia di non punibilità, ma a un'assoluzione ex art. 530 c.p.p. Nelle conclusioni scritte veniva anche chiesta la riassegnazione alla sezione ordinaria e, in via subordinata, la declaratoria di prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, assertivi e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il giudice di merito aveva logicamente valorizzato l'indicazione incompleta del reddito, comprensiva dell'omessa considerazione della NASPI percepita nel medesimo anno, e aveva correttamente escluso l'errore scusabile e quindi la mancanza di dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e coerente, che il ricorrente non aveva adeguatamente censurato. Ha inoltre affermato che il reato non era prescritto né al momento della decisione impugnata né alla data della pronuncia di legittimità, richiamando il regime sospensivo applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma Orlando. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente impugnabile dall'imputato perché comporta effetti pregiudizievoli, tra cui giudicato sul fatto, iscrizione nel casellario e possibile preclusione a future applicazioni della stessa causa di non punibilità.

  • art. 651-bis c.p.p.

    La decisione di non punibilità ex art. 131-bis c.p. ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell'imputato.

  • art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002

    La sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale.

  • art. 530 c.p.p.

    Se manca l'elemento soggettivo del reato, la difesa invoca l'assoluzione nel merito anziché una causa di non punibilità.

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le false indicazioni o omissioni nella domanda o nella documentazione per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato anche se non si accerta in concreto il conseguimento del beneficio, purché siano sorrette da dolo generico.

  • art. 483 c.p.

    Il reato contestato è qualificato come figura speciale del falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.

  • art. 47 c.p.

    L'errore su norme extrapenali integratrici del precetto penale è trattato come errore sulla legge penale e, quindi, non scusabile nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002

    È richiamato come disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma la Corte ribadisce che il riferimento normativo integra la fattispecie incriminatrice e non esclude la natura penale della regola richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 544 c.p.p.

    È richiamato nel contesto della disciplina delle sospensioni del termine di prescrizione per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado.

  • art. 192 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • È ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché tale decisione produce effetti pregiudizievoli diversi dall'assoluzione piena, inclusa l'efficacia di giudicato sul fatto e l'iscrizione nel casellario.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza una puntuale critica della motivazione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito presenti una trama argomentativa logica, coerente e non manifestamente illogica, specie se fondata su dati probatori specificamente indicati.
  • Nel reato di falsità ideologica del privato nelle domande per il patrocinio a spese dello Stato, rilevano le false indicazioni o le omissioni anche parziali; la consumazione non dipende dal conseguimento effettivo del beneficio.
  • Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di rendere dichiarazioni non vere in violazione dell'obbligo di verità; l'errore scusabile sui redditi da dichiarare deve essere concretamente e specificamente dimostrato.
  • Le norme che disciplinano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano come norme extrapenali integratrici del precetto e l'errore su di esse è, in linea di principio, errore sulla legge penale, non idoneo a escludere automaticamente la colpevolezza.
  • Ai fini della prescrizione, per i reati commessi nel periodo coperto dalla riforma Orlando, devono applicarsi i relativi termini sospensivi; la verifica della prescrizione va compiuta tenendo conto della disciplina intertemporale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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