Cassazione Penale, Ordinanza n. 15774/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per truffa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa manifesta illogicità della motivazione, anche per omessa disamina delle doglianze già prospettate nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. attiene al contrasto logico interno della motivazione con le massime di अनुभवienza o con altre affermazioni della sentenza, e non consente un riesame della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta immune da vizi, poiché aveva spiegato che la condotta dell'imputato integrava gli artifici e raggiri della truffa mediante l'indicazione, su una piattaforma online, di recapiti apparentemente riferibili al venditore, poi risultati inservibili, idonei a ingenerare nell'acquirente il convincimento della regolarità e del buon esito della compravendita.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile è quello di manifesta illogicità della motivazione, rilevabile solo come contrasto interno del ragionamento decisorio con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, senza possibilità di rivalutare le acquisizioni processuali.
art. 640 cod. pen.
La truffa è stata ritenuta integrata, sul piano materiale e soggettivo, dagli artifici e raggiri consistiti nell'indicazione online di riferimenti del venditore apparentemente attendibili ma poi inutilizzabili, finalizzati a indurre l'acquirente in affidamento sulla compravendita.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente un nuovo giudizio di merito sulla sufficienza o attendibilità della prova, ma soltanto il controllo della coerenza logica interna del discorso giustificativo.
- È manifestamente infondato il motivo che denunci genericamente illogicità della motivazione senza evidenziare un effettivo contrasto tra le premesse argomentative della sentenza e le conclusioni raggiunte.
- Ai fini della truffa, gli artifici e raggiri possono consistere anche nell'uso di una piattaforma online con recapiti apparentemente riferibili al venditore ma in realtà inattendibili o inutilizzabili, se tali da ingenerare un affidamento fraudolento nella controparte.
- La sussistenza del reato di truffa deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo degli artifici e raggiri sia sotto quello soggettivo della finalità ingannatoria, quando la condotta sia idonea a determinare nella vittima un legittimo affidamento sulla riuscita dell'operazione.
Come è indicizzato
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