Cassazione Penale, Ordinanza n. 14069/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso investe un provvedimento della Corte d'appello pronunciato in sede esecutiva, con il quale è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso tra più condotte. Il ricorrente ha dedotto la violazione del criterio della continuazione, sostenendo che le condotte sarebbero state unificate da un medesimo programma criminoso; la Corte, però, ha ritenuto la decisione del giudice dell'esecuzione logicamente aderente ai dati normativi e fattuali, valorizzando la rilevante distanza temporale tra le condotte poste a base della pretesa continuazione e la loro eterogeneità modale. Il ricorrente ha quindi sviluppato argomentazioni di merito, non idonee a scardinare la motivazione impugnata, mentre il provvedimento ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione/unicità del disegno criminoso per la significativa distanza temporale tra le condotte e per le diverse modalità esecutive, elementi ritenuti indicativi dell'assenza di una anticipata e unitaria deliberazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La decisione richiama il tema della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso, valorizzando la necessità di elementi oggettivi idonei a sorreggerne l'esistenza; in difetto, la distanza temporale e l'eterogeneità delle condotte rendono implausibile la preordinazione unitaria.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare in concreto se le condotte siano riconducibili a un'unica e anticipata deliberazione criminosa, mediante un apprezzamento logico fondato su dati oggettivi.
- La rilevante distanza temporale tra i fatti e la loro eterogeneità nelle modalità di consumazione sono indici che possono legittimamente escludere l'unicità del disegno criminoso.
- Le censure di ricorso che si risolvono in una diversa lettura del merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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