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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 471/2023 emessa dal Giudice di Pace di Polla, pubblicata in data 1.9.2023.

Giustizia amministrativa202401675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Polla che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma risarcitoria e delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori della PA)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Polla, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a pagare a uno dei ricorrenti € 1.342,11, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e all'altra ricorrente il 70% delle spese processuali, liquidate in € 840,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Hanno dedotto l'avvenuta notifica della sentenza ai fini dell'intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il passaggio in giudicato del titolo e la persistente mancata esecuzione. Hanno chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Giudice di Pace era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 13 settembre 2023 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre accertato che le somme non erano state pagate e che l'amministrazione non aveva formulato contestazioni. Ha ordinato al Comune di corrispondere ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo esecutivo. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, l'allocazione delle somme, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dell'art. 159, comma 5, TUEL. Ha escluso la rimborsabilità delle eventuali spese di precetto e delle spese relative a procedure esecutive civili non satisfattive, non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in esecuzione di un titolo esecutivo può essere richiesto, in sede di ottemperanza, dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Anche nell'esecuzione commissariale devono essere rispettati i limiti relativi alle somme impignorabili e alle procedure previste per la loro quantificazione; tali somme non possono essere oggetto dei provvedimenti del commissario nei limiti indicati dalla norma.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Disciplinano l'esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere il pagamento di somme dovute da un ente locale in forza di una sentenza passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa dell'ente locale non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento al pagamento; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche di bilancio, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159 TUEL.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono dovute le spese di precetto né quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché il ricorso all'esecuzione civile costituisce una scelta alternativa del creditore e tali spese non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza localeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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