Sentenza n. 783/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza di codesta sezione del T.A.R., n. 1278/2025 del 15 luglio 2025, emessa nel ricorso N.R.G. 767/2025 e, nello specifico: I) per la declaratoria di nullità e comunque per l'annullamento e la revoca del provvedimento del Settore Viabilità - Servizio Espropri prot. PSA 202500085611 del 17 luglio 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto la “esecuzione sentenza TAR Salerno 1278/2025”; II) per la nomina di commissario ad acta che provveda a dare effettivo riscontro all’istanza del ricorrente del 2 aprile 2024, concludendo il procedimento entro giorni 30 dalla nomina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota della Provincia di Salerno del 17 luglio 2025, adottata in esecuzione della sentenza TAR Salerno n. 1278/2025, con cui è stato negato l’avvio di un procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e il riconoscimento di misure risarcitorie collegate al ritardato frazionamento e alla voltura della particella
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto il giudizio dopo una precedente sentenza non definitiva che aveva dichiarato improcedibile la domanda relativa al frazionamento, nel frattempo eseguito, e aveva convertito il rito camerale in ordinario per l’esame della domanda di annullamento della nota provinciale. Ha sostenuto che la Provincia, nel riscontrare l’istanza del 2 aprile 2024, avrebbe omesso di considerare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato frazionamento e dalla mancata voltura, ritenendo tali effetti equivalenti a un’occupazione illegittima del bene e invocando l’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha inoltre chiesto il risarcimento o l’indennizzo per il periodo compreso tra la scadenza dell’occupazione temporanea e l’esecuzione del frazionamento e della voltura. La Provincia ha sostenuto che la porzione di circa 588 mq non era mai stata espropriata, ma era stata soltanto oggetto di occupazione temporanea o detentiva ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 327/2001, con corresponsione della relativa indennità, e che non sussisteva pertanto alcuna occupazione illegittima né alcun presupposto per l’applicazione dell’art. 42-bis. In udienza la Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria e indennitaria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento nella parte in cui contestava il diniego di equiparazione tra il ritardato frazionamento e un’occupazione illegittima soggetta all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha rilevato che l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, disciplinata dall’art. 49 d.P.R. 327/2001, è ontologicamente e funzionalmente distinta sia dall’espropriazione sia dall’acquisizione sanante: essa serve a soddisfare esigenze temporanee e strumentali all’esecuzione dei lavori e non comporta l’acquisizione definitiva della proprietà. Nel caso concreto, il decreto di esproprio del 23 febbraio 1988 non comprendeva la particella controversa; l’amministrazione aveva corrisposto l’indennità per l’occupazione temporanea, indicandone la durata biennale; il dante causa del ricorrente aveva dichiarato di possedere il fondo; inoltre gli atti successivi di trasferimento mortis causa e di divisione del bene deponevano contro la perdurante occupazione o mancata restituzione. Non risultava quindi né un’occupazione preordinata all’esproprio né un’occupazione illegittima attuale o pregressa, sicché mancavano i presupposti dell’art. 42-bis e il ritardo nel frazionamento non poteva essere equiparato a tale fattispecie. Quanto alla distinta domanda risarcitoria o indennitaria relativa al danno da ritardo nel frazionamento e nella voltura, il TAR l’ha qualificata secondo il suo contenuto sostanziale come domanda risarcitoria e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti una posizione di diritto soggettivo connessa all’eventuale protrarsi illecito di un’occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, materia estranea alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Ha fondato la conversione dal rito camerale a quello ordinario, disposta nella precedente sentenza non definitiva, per l’esame della domanda di annullamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della domanda devoluta a tale giudice, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
art. 49 d.P.R. 327/2001
L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo [...] se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
Disciplina un’autonoma forma di occupazione temporanea o detentiva, non finalizzata all’acquisizione della proprietà e distinta dall’espropriazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Non è applicabile all’occupazione temporanea di aree estranee al procedimento espropriativo, né al mero ritardo nel frazionamento o nella voltura, in assenza di un’occupazione illegittima strumentale all’espropriazione.
art. 53 d.P.R. 327/2001
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie relative all’attività propriamente espropriativa e non si estende alle controversie restitutorie e risarcitorie concernenti l’occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio.
art. 34 d.lgs. 80/1998
Richiamato, nella ricostruzione del riparto di giurisdizione, quale norma riferita alla materia espropriativa e non alle controversie su occupazioni temporanee meramente detentive.
Massime di principio
- L’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, prevista dall’art. 49 d.P.R. 327/2001, è autonoma rispetto all’espropriazione e all’acquisizione sanante, perché è diretta esclusivamente a soddisfare esigenze temporanee e strumentali all’esecuzione dei lavori, senza acquisizione definitiva della proprietà o costituzione di servitù.
- L’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone un’occupazione illegittima di un’area privata funzionale all’espropriazione o comunque riconducibile a un procedimento ablatorio; non si applica all’occupazione temporanea meramente detentiva disciplinata dall’art. 49 d.P.R. 327/2001 né al semplice ritardo nell’esecuzione del frazionamento o della voltura catastale.
- La controversia sul risarcimento o sulla restituzione conseguente alla protrazione, oltre il termine autorizzato, di un’occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio riguarda una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che siano specificamente dedotti vizi di legittimità dell’ordinanza di occupazione.
- La qualificazione della domanda ai fini della giurisdizione deve essere compiuta in base al suo contenuto sostanziale: una domanda formulata anche in termini impugnatori, ma diretta in concreto a ottenere il risarcimento del danno, resta una domanda risarcitoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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