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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28952/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata per tentato furto aggravato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse penalmente rilevante perché riconducibile a un reato impossibile o comunque non integrasse il tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo corretto e logicamente esente da vizi sulla responsabilità, e che nel caso concreto la mancata consumazione del furto dipendeva da una causa estrinseca, cioè il monitoraggio dell'azione furtiva, non già dall'assoluta inidoneità degli atti.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo resta configurabile quando l'evento non si verifica per cause esterne alla condotta e non per assoluta inidoneità dell'azione; l'inidoneità rilevante ai fini del reato impossibile deve essere assoluta, per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato.

  • art. 49 c.p.

    Il reato impossibile è escluso quando la mancata consumazione deriva da un ostacolo esterno e non dall'assoluta inidoneità degli atti compiuti.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute non deducibili in sede di legittimità nel caso concreto, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato impossibile presuppone una inidoneità assoluta dell'azione, dovuta a inefficienza strutturale o strumentale del mezzo impiegato, tale da impedire l'attuazione del proposito criminoso anche solo in via eccezionale.
  • Quando la mancata consumazione del reato dipende da una causa esterna che ha interrotto o ostacolato l'azione criminosa, la fattispecie resta quella del tentativo e non del reato impossibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto, se la sentenza impugnata ha fornito un apparato argomentativo logico e giuridicamente corretto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniTentativoCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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