Ordinanza n. 81/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione; - del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista di candidati da sottoporre al Senato Accademico; - del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione di criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del CDA; - del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi: 1) il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo; 2) il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di selezione e designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo, incluso il decreto rettorale di nomina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla procedura interna per la presentazione delle candidature e la designazione dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo. Sono stati contestati l'avviso di selezione, gli atti di nomina della commissione, il verbale della commissione recante la lista dei candidati, il verbale del Senato Accademico contenente la predeterminazione dei criteri, l'attribuzione dei punteggi e la designazione dei componenti, nonché il successivo decreto rettorale di nomina. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha adottato una misura cautelare di sospensione. Ha ritenuto che le esigenze di tutela del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito in pubblica udienza, fissata per il 10 luglio 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Poiché la mancata decisione cautelare non consentiva di individuare un'effettiva soccombenza, ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Collegio ritiene che le esigenze di tutela del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.
La tutela cautelare non è stata decisa nel merito; il giudice ha ritenuto sufficiente anticipare la trattazione della causa fissando l'udienza pubblica per il merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una celere fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare e fissare direttamente la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La mancata decisione cautelare, ove non comporti l'accoglimento o il rigetto della domanda cautelare, non determina un'effettiva soccombenza nella fase cautelare e giustifica la compensazione delle relative spese.
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