Cassazione Penale, Sentenza n. 1758/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello che aveva ridotto (da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 6 mesi) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il difensore ha denunciato: errata applicazione dell'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n.159/2011; contraddittorietà della motivazione per non aver ritenuto che, in considerazione del tempo trascorso dall'ultimo reato e della condotta corretta, la misura dovesse essere revocata; e dedotto la mancanza di pericolosità sociale in quanto il ricorrente vive dei proventi dell'attività lavorativa svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (comprendendo la motivazione del tutto assente o meramente apparente). Le censure del ricorrente costituivano una rivalutazione delle risultanze di merito e non hanno evidenziato una motivazione assente o apparente. La Corte ha confermato che la motivazione della Corte di appello è completa e congrua: ha rilevato la persistenza della pericolosità sociale per i numerosi e gravi reati commessi tra il 1993 e il 2020 e ha ritenuto non decisivo il breve periodo senza reati dopo l'ultima detenzione, pur giustificando la riduzione della durata della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
L'art.1 lett. b) viene invocato come base normativa per la sorveglianza speciale per pericolosità sociale. L'art.10, comma 3 è richiamato per affermare che il ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato della Corte di Cassazione sui motivi di fatto e di merito.
Codice di procedura penale
L'art.616 c.p.p. disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e facoltà del giudice di infliggere una somma a titolo di sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000).
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in rapporto all'impossibilità di esonero dalla sanzione pecuniaria quando non sussistono ragioni di esonero; utilizzata per escludere l'esonero del ricorrente dal pagamento della sanzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014
Richiamati i precedenti che definiscono il confine del controllo di legittimità nei procedimenti di prevenzione: la cassazione è limitata ai casi di violazione di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente (assenza di confronto con elemento potenzialmente decisivo o motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza).
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione del provvedimento del tutto assente o meramente apparente: la mera dissociazione dalle valutazioni di merito non è sufficiente.
- Per contestare con successo un decreto di prevenzione in Cassazione occorre dimostrare che la decisione non ha minimamente considerato (o ha esplicitamente omesso di motivare) un elemento decisivo prospettato dalla parte; non basta sollevare un diverso apprezzamento delle prove o della loro attendibilità.
- La valutazione della "pericolosità sociale" si fonda sull'insieme della storia criminale: numerosi o gravi reati nel tempo rendono meno incisivo un breve periodo di astensione dalla commissione di reati; la sola condotta lavorativa e il periodo di buona condotta recente possono giustificare una riduzione della misura ma non necessariamente la revoca.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); bisogna valutare preventivamente la fondatezza giuridica del ricorso per evitare esborsi ulteriori.
- In materia di misure di prevenzione è strategico concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto o su palese vizio logico-formale della motivazione (assenza di confronto con elementi decisivi), piuttosto che su dispute valutative di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →