Cassazione Civile, Ordinanza n. 34915/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha liquidato spese perché la controparte non si è costituita. È stato inoltre dato atto, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione del Tribunale di Firenze. Nel ricorso per cassazione ha dedotto vari motivi, ma il testo dell'ordinanza evidenzia che tali motivi erano difficilmente individuabili, si risolvevano in una ripetizione di massime giurisprudenziali e richiamavano atti dei precedenti gradi senza integrarli compiutamente nell'atto. La Corte di cassazione ha rilevato, inoltre, che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e processuali ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché pretendeva che la Corte ricostruisse la vicenda leggendo aliunde una serie di atti e richiami. La Corte ha aggiunto una ragione dirimente di inammissibilità: la sentenza del Tribunale riguardava un'opposizione a precetto per nullità della notificazione e agli atti esecutivi, quindi era una sentenza resa in unico grado di merito ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., non appellabile. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché i motivi erano formulati in modo generico e consistevano nella mera riproposizione delle domande di primo grado.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e del processo; il requisito non è assolto mediante il mero rinvio o la riproduzione di atti e richiami giurisprudenziali che impongano alla Corte una lettura aliunde del materiale processuale.
art. 375 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata per manifesta inammissibilità.
art. 618, comma 2, c.p.c.
Le sentenze rese in materia di opposizione a precetto per nullità della notificazione e agli atti esecutivi sono pronunciate in unico grado di merito e non sono appellabili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo da versare in caso di sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater.
Massime di principio
- Il requisito della sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere soddisfatto con un assemblaggio di atti processuali e massime giurisprudenziali: il ricorso deve offrire una narrazione autonoma, chiara e immediatamente intellegibile della vicenda sostanziale e processuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, difficilmente individuabili o non pertinenti alla concreta decisione impugnata.
- Una sentenza resa in materia di opposizione a precetto per nullità della notificazione e agli atti esecutivi, quando rientri nell'art. 618, comma 2, c.p.c., è pronunciata in unico grado di merito e non è suscettibile di appello.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione e mancata costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, ove dovuto, l'applicazione del meccanismo del c.d. raddoppio del contributo unificato.
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