Sentenza n. 2172/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 488 del Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, pubblicata il 12.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla carta docente nella misura di 500 euro per ogni anno di insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 dicembre 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere l’importo di 500 euro per ogni anno di insegnamento a titolo di carta docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato l’11 agosto 2025. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’eventuale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondato il ricorso e accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia, mediante il pagamento delle somme dovute, entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e concluda l’incarico nei successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l’azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, ove dovuto, nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma è stata ritualmente notificata e, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione non ha adempiuto, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento integrale.
- In presenza di un credito risultante dal titolo giudiziale non contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum, e in mancanza di pagamenti anche parziali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente di un’amministrazione pubblica quando l’attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso, secondo quanto affermato nella decisione, non è dovuto alcun compenso per l’incarico commissariale.
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