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Sentenza

Sentenza n. 4606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per telenarcosi destinata al lancio di sostanze narcotizzanti per finalità scientifiche e di zoofilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato aveva impugnato il diniego del Questore di Piacenza, sostenendo che l'Amministrazione avesse illegittimamente ritenuto necessaria l'abilitazione alla professione veterinaria per il rilascio della licenza. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975 in rapporto al decreto ministeriale 28 luglio 2009, lamentando la confusione tra la disciplina della licenza di polizia e quella relativa all'uso dei medicinali veterinari. Assumeva di poter svolgere l'attività in collaborazione con medici veterinari, di essere tecnico ausiliario veterinario abilitato alla somministrazione di farmaci e di dirigere strutture di accoglienza per animali. Con un ulteriore motivo contestava l'interpretazione dell'art. 27 della legge n. 157 del 1992, sostenendo che la facoltà di portare armi con proiettili a narcotico dovesse spettare anche alle guardie zoofile volontarie, in quanto agenti di polizia giudiziaria e soggetti incaricati della vigilanza e del recupero della fauna.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975 consente, in via eccezionale, cartucce contenenti sostanze narcotizzanti per fini scientifici e di zoofilia, subordinandone l'impiego a una specifica licenza del Questore. L'individuazione dei soggetti autorizzabili deve però essere effettuata anche alla luce della normativa di settore. Quanto alla qualifica di Guardia zoofila, l'art. 27 della legge n. 157 del 1992 attribuisce espressamente la facoltà di portare armi con proiettili a narcotico agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, mentre non estende la medesima facoltà alle guardie volontarie delle associazioni riconosciute; il dato testuale impedisce quindi un'interpretazione estensiva. Quanto alla qualifica di tecnico ausiliario veterinario, il decreto ministeriale 28 luglio 2009 riserva al medico veterinario l'uso, la detenzione e l'approvvigionamento degli anestetici generali, comprendendo tra questi i farmaci idonei a indurre narcosi. La normativa non prevede eccezioni per i tecnici ausiliari veterinari, la cui figura, secondo la sentenza, non è disciplinata da specifiche norme giuridiche. Il diniego della Questura è stato pertanto ritenuto immune da vizi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4, l. 110/1975

    Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

    La disposizione consente in via eccezionale l'impiego di proiettili o dardi a siringa contenenti sostanze narcotizzanti per finalità scientifiche e di zoofilia, ma la licenza questorile deve essere rilasciata tenendo conto anche delle norme di settore che individuano i soggetti abilitati all'uso e alla detenzione dei farmaci.

  • art. 27, comma 1, l. 157/1992

    Solo i primi però “possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico”.

    La facoltà di portare durante il servizio armi con proiettili a narcotico è riconosciuta agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, non anche alle guardie volontarie delle associazioni di vigilanza.

  • art. 1 d.m. 28 luglio 2009

    I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.

    I medicinali veterinari che richiedono particolari cautele e competenze sono riservati all'uso esclusivo del medico veterinario.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.m. 28 luglio 2009

    Tra questi [...] gli anestetici generali iniettabili e inalatori, gli anestetici locali iniettabili e i farmaci eutanasici.

    Gli anestetici generali, inclusi i farmaci capaci di indurre narcosi, rientrano tra i medicinali riservati al medico veterinario; anche detenzione e approvvigionamento sono esclusivi di tale professionista.

Massime di principio

  • La licenza questorile per l'impiego di cartucce o proiettili contenenti sostanze narcotizzanti, prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, non attribuisce automaticamente a chiunque la possibilità di utilizzare o detenere i medicinali contenuti nei proiettili; l'individuazione dei soggetti autorizzabili deve essere coordinata con la normativa speciale sui medicinali veterinari.
  • Quando i proiettili a narcotico contengono anestetici generali o altri farmaci idonei a indurre narcosi, il loro uso, detenzione e approvvigionamento sono riservati al medico veterinario dalla disciplina speciale sui medicinali veterinari, salvo un'espressa previsione normativa derogatoria.
  • L'art. 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992, attribuendo agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni la facoltà di portare armi con proiettili a narcotico, non consente di estendere tale facoltà alle guardie volontarie delle associazioni di vigilanza, poiché la distinzione normativa tra le categorie è espressa e non può essere superata in via interpretativa.
  • I precedenti rinnovi di una licenza di polizia non consolidano il diritto al rinnovo né vincolano l'autorità competente, che deve verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti secondo la normativa vigente e può correggere valutazioni precedenti non conformi alla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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