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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17005/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un errore di fatto e la nullità per difetto di notifica relativamente all'avviso di udienza camerale: la PEC del 20/01/2015 inviata al difensore avrebbe avuto in allegato un avviso relativo a un diverso procedimento (n. 2000/14 RGNR) e a diversa data (24/03/2015), anziché l'avviso corretto per il procedimento a carico di Giovanni Iurlaro (riferito a presunte udienze del 31/03/2015 e del 16/06/2015). Per tale motivo il difensore non sarebbe stato messo in condizione di partecipare all'udienza camerale, con conseguente nullità della successiva sentenza di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: i giudici di merito avevano accertato che il difensore era stato regolarmente raggiunto dall'avviso per l'udienza del 31/03/2015, alla quale non aveva partecipato senza dedurre legittimo impedimento; il rinvio alla camera del 16/06/2015 era stato disposto solo per rinnovare la notifica all'indagato e la cancelleria aveva comunque successivamente effettuato una notifica contenente il nominativo corretto. Inoltre la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'irritualità dell'avviso nel procedimento di opposizione all'archiviazione non comporta necessariamente la nullità assoluta della successiva fase processuale, incidendo soltanto sul diritto dell'indagato ad intervenire in ordine alla completezza delle indagini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base processuale per il ricorso; non è comunque della decisione il merito applicativo oltre alla dichiarazione di inammissibilità

  • art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a seguito di opposizione all'archiviazione; la Corte osserva che l'irregolarità di tale avviso non determina automaticamente nullità assoluta

  • art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che il termine "citazione" va inteso come citazione a giudizio e non implica che ogni difetto formale nell'avviso per l'udienza di opposizione all'archiviazione sia causa di nullità assoluta

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato per sostenere che l'omessa notifica dell'avviso rileva solo in ambito procedimentale specifico e non determina necessariamente nullità derivata delle fasi successive

Massime di principio

  • La mancata o errata comunicazione di un avviso d'udienza in opposizione all'archiviazione non comporta automaticamente la nullità assoluta della successiva sentenza: occorre valutare il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa.
  • Se il difensore è stato regolarmente raggiunto dall'avviso per la prima udienza e non si è difeso senza allegare un legittimo impedimento, la mancata ricezione dell'avviso di rinvio può essere considerata meno rilevante, specialmente se la cancelleria ha poi effettuato una comunicazione contenente il nominativo corretto.
  • Per impugnare efficacemente un vizio di notifica è necessario documentare l'effettivo impedimento a partecipare e il nesso di causalità tra la notifica irregolare e l'impossibilità di esercitare la difesa; l'opposizione deve essere sollevata tempestivamente e supportata da prove (PEC, allegati, ricevute).
  • Le nullità formali che riguardano specifiche fasi (es. opposizione all'archiviazione) incidono primariamente sul relativo momento processuale; la loro ricaduta sulle fasi successive richiede un accertamento del pregiudizio e non è automatica.
  • Conservare e produrre la documentazione di notifica (PEC, allegati e metadati) è essenziale: la presenza di un allegato errato non basta, di per sé, a garantire l'annullamento di provvedimenti già intervenuti senza dimostrare il concreto danno processuale.

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