Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto tre porzioni immobiliari ad uso negozio con annesso magazzino, e i due garanti personali avevano convenuto la banca dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo: l’accertamento della usurarietà delle pattuizioni sugli interessi, con particolare riferimento al tasso di mora; l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. con trasformazione del contratto da oneroso a gratuito e conseguente debenza della sola sorte capitale; la compensazione tra il credito residuo e gli interessi asseritamente indebitamente percepiti; la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme eventualmente residue; la liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c.; il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda. In appello principale gli attori censuravano il rigetto, insistendo sulla nullità per usura e deducendo inoltre violazioni degli obblighi di informativa e trasparenza, sostenendo che la mancanza del piano di ammortamento e il metodo di ammortamento "alla francese" celassero un’anatocizzazione non dichiarata. La Corte d’appello respingeva il gravame. In Cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contraddittoria ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse impropriamente scorporato la valutazione dell’usura del tasso corrispettivo da quella del tasso di mora e non avesse considerato adeguatamente il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità; 2) omessa/carente motivazione e violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato la doglianza relativa al piano di ammortamento alla francese e alla pretesa capitalizzazione composta degli interessi, ritenuta fonte di anatocismo e di nullità/illegittimità delle clausole contrattuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare un vero "fatto storico" omesso e comunque non incisivo sulla ratio decidendi, che era la non sommabilità automatica di interessi corrispettivi e moratori e la verifica della soglia usuraria dei soli moratori, risultata non superata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato e conforme alla giurisprudenza di legittimità nel negare che la mancata indicazione del metodo di ammortamento o la previsione dell’ammortamento alla francese comportino nullità del contratto, violazione delle regole di trasparenza o prassi anatocistica indebita. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca, relativo al difetto di legittimazione ad impugnare della società cancellata dal registro imprese. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità/usurarietà delle pattuizioni sugli interessi e la gratuità del finanziamento; la Corte non ne applica la sanzione poiché esclude il superamento della soglia usuraria.
art. 2033 c.c.
Invocato per la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di interessi usurari.
art. 1956 c.c.
Invocato per ottenere la liberazione dei fideiussori rispetto a obbligazioni future.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente la richiesta di rivalutazione delle prove o delle valutazioni compiute dal giudice di merito.
artt. 1283 e 1284 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l’anatocismo derivante dall’ammortamento alla francese; la Corte esclude che tale metodo, per sé, integri capitalizzazione indebita o nullità delle clausole.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di usura nei contratti di finanziamento, non è consentito sommare automaticamente tasso corrispettivo e tasso moratorio per confrontare il risultato con la soglia usuraria; occorre verificare la pattuizione concretamente dedotta e la soglia applicabile secondo i criteri normativi e tabellari del tempo di stipulazione.
- La censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato dal giudice di merito; non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.
- La mancata indicazione del metodo di ammortamento o del regime di capitalizzazione degli interessi non determina, di per sé, nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né violazione delle regole di trasparenza dei rapporti bancari.
- Il sistema di ammortamento alla francese, di per sé considerato, non integra automaticamente una prassi anatocistica illegittima: per affermare l’anatocismo occorre una specifica previsione o un concreto meccanismo di capitalizzazione vietato.
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