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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 38128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato a IPA Srl un avviso di pagamento per l'accisa sull'alcol etilico ceduto nel 2009-2010 alla A. Commerciale Srl (affittuaria del ramo d'azienda). IPA Srl aveva impugnato l'atto sostenendo che la cessione era esente perché il prodotto aveva mantenuto continuità di destinazione per la produzione dell'affittuaria; la CTR Campania aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione deducendo che la CTR ha errato nel ritenere applicabile l'esenzione: il regime sospensivo/esenzione richiede che il cessionario sia titolare di deposito fiscale/licenza (o abbia ottenuto la voltura), cosa non avvenuta, sicché la cessione ha comportato uno svincolo irregolare e va assimilata all'immissione in consumo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo di diritto. Ha affermato che l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1995 presuppone che il cessionario sia titolare di deposito fiscale e abbia ottenuto la relativa autorizzazione/licenza; in assenza di tale autorizzazione la cessione costituisce uno svincolo irregolare assimilabile all'immissione in consumo, con conseguente esclusione dell'esenzione. Ha cassato la sentenza della CTR Campania e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale di secondo grado per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 27, comma 1

    "Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico"

    Stabilisce la soggezione all'accisa dei prodotti alcolici; in combinato con il comma 3 definisce le esenzioni ma riconnette l'applicazione del regime sospensivo alla gestione in deposito fiscale.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 27, comma 3, lett. g)

    "esenti ... l'alcole e le bevande alcoliche impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari"

    Prevede l'esenzione per specifici impieghi ma la Corte richiede che l'impiego rientri nel regime di deposito fiscale per poter operare in esenzione.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 5, comma 2

    "Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione"

    Richiede una specifica autorizzazione amministrativa per l'applicazione del regime di deposito fiscale; senza tale provvedimento non può riconoscersi al cessionario la qualifica di depositario fiscale.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 2, comma 2

    "Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo"

    Consente di assimilare lo svincolo irregolare (per mancata autorizzazione del cessionario) all'immissione in consumo imponibile.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 63

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di richiesta di licenza/voltura in caso di variazione di titolarità per continuare a operare in regime sospensivo; la Corte sottolinea l'obbligo formale della richiesta di autorizzazione/voltura.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa per alcol etilico richiede non solo la destinazione d'uso compatibile, ma anche la titolarità formale del regime di deposito fiscale da parte del cessionario: senza autorizzazione preventiva non scatta l'esenzione.
  • La semplice continuità di destinazione del prodotto (es. per effetto di affitto di azienda) non sostituisce l'obbligo di ottenere la licenza/voltura; la regolarità formale dell'autorizzazione è condizione essenziale.
  • Lo svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa è assimilato all'immissione in consumo e determina l'obbligo d'imposta, indipendentemente dalle finalità produttive dichiarate dalle parti.
  • L'amministrazione esercita un'attività istruttoria preventiva per motivi fiscali e di tutela della salute/sicurezza; perciò l'effetto dell'autorizzazione non può essere riconosciuto con efficacia retroattiva senza il procedimento amministrativo previsto.
  • In controversie simili l'onere probatorio riguarda anche la dimostrazione della sussistenza dell'autorizzazione/licenza del cessionario al momento della cessione; l'assenza di tale prova pesa a sfavore dell'esenzione.

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