Cassazione Penale, Sentenza n. 9610/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per: 1) presunta mancanza e contraddittorieta della motivazione circa la prova della responsabilita, deducendo linattendibilita delle dichiarazioni delle coimputate (Tommasin e Fattori) e lambiguita della chiamata in correita; 2) dedotta apoditticita e carattere congetturale della ricostruzione che lo indicava come tramite unico tra i gruppi; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; 4) mancata e/o insufficiente motivazione sulla esclusione di alcune aggravanti contestate ai sensi dellart. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.; 5) doglianze sul mancato riconoscimento dellattenuante di cui allart. 62 n. 4 cod. pen.; 6) mancata considerazione della quietanza di risarcimento prodotta in favore dellimputato e censura relativa allart. 62 n. 6 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le dichiarazioni convergenti dei coimputati e i riscontri logici (in particolare lingresso e lincontro con lautore materiale nellabitazione del ricorrente) erano idonei a sostenere la responsabilita del Griggio per rapina pluriaggravata e lesioni in concorso. Ha altresi ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e delle attenuanti per danno di lieve entita, nonche lapplicazione delle aggravanti (travisamento e uso dellarma) in concorso, respingendo la censura circa linsussistenza dellelemento soggettivo. La cassazione ha inoltre rilevato che il riferimento normativo errato operato dalla Corte territoriale (refuso tra i numeri dellart. 62) non incide sulla sostanza della decisione. Conseguentemente resta ferma la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva escluso la recidiva e quantificato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.066 di multa (confermando nel resto la sentenza di primo grado ridotta per la scelta del rito).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. comma terzo nn. 1 e 3-bis
La rapina e stata qualificata come pluriaggravata in base ai numeri richiamati; la Corte ha ritenuto che le aggravanti potessero essere riferite anche ai concorrenti quando la loro partecipazione e stata pianificata e le aggravanti erano note o prevedibili nel contesto.
art. 59, comma secondo, cod. pen.
Principio applicato per spiegare che le circostanze aggravanti possono estendersi ai concorrenti se sono conosciute o ignorate per colpa, e quindi la conoscenza delle modalita realizzative del reato può formare base per ascrivere laggravante ai concorrenti.
art. 118 cod. pen.
Richiamato per precisare che detta norma riguarda alcune circostanze soggettive e non modifica il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dallart. 59.
art. 62 cod. pen. nn. 4 e 6
La Corte ha osservato un refuso nel richiamo alla specifica lettera dellattenuante ma ha confermato il principio per cui il risarcimento operato da terzi non vale per riconoscere lattenuante del risarcimento a favore dellimputato; inoltre ha escluso il riconoscimento dellattenuante del danno di lieve entita tenendo conto delle lesioni e della pluralità offensiva del reato.
art. 62-bis cod. pen.
In relazione alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel valutare gli elementi favorevoli e sfavorevoli e che il diniego non costituisce vizio se la motivazione richiama elementi ritenuti decisivi.
principio giurisprudenziale sul sindacato di legittimità della motivazione
La Cassazione ha ricordato che in sede di legittimità non e consentita una rivalutazione del merito della prova o della credibilità delle fonti salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o incompatibilità logica con atti specifici del processo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione della prova fatta dai giudici di merito salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria: non è possibile chiedere in cassazione una diversa valutazione di credibilità o una nuova comparazione delle prove.
- La chiamata in correità può essere corroborata da riscontri logici e indipendenti anche se non autosufficienti; riscontri multipli e convergenti tra dichiarazioni e elementi oggettivi (es. luogo dellincontro, tabulati) possono giustificare la condanna.
- In caso di concorso, le aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti se risultano note o prevedibili nei termini dellart. 59 c.2 cod. pen.; non basta che laggravante si sia concretizzata materialmente con lautore materiale se il resto del gruppo aveva concorso alla pianificazione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le attenuanti generiche e non è obbligato a richiamare ogni elemento favorevole; il diniego non è vizioso se motivato su elementi ritenuti decisivi.
- Per lattenuante del danno di lieve entità nel reato di rapina va valutata anche la offensività sulla persona (lesioni, minaccia a mano armata), non solo il valore materiale della cosa sottratta; il recupero successivo della refurtiva non annulla la valutazione dellimpatto al momento del reato.
- Il risarcimento operato da terzi non sostituisce il pagamento o il comportamento risarcitorio dellimputato ai fini di alcune attenuanti specifiche; se la norma richiede il comportamento dellimputato, il contributo di terzi non produce lo stesso effetto.
- Errori formali o refusi nella indicazione numerica di una norma nelle motivazioni non invalidano la decisione se il giudizio di merito sulla sostanza della questione è corretto e coerente.
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