Cassazione Penale, Sentenza n. 50045/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 29/05/2023 che aveva rigettato l'appello promosso dal ricorrente, in qualità di terzo interessato, per il dissequestro di monili e orologi sottoposti a sequestro nei confronti del padre Paolo Trentavizi. Il ricorrente denunciava carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art.321, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente distribuito l'onere della prova facendo gravare sul terzo l'obbligo di fornire prove insuperabili della titolarità dei beni, non avendo considerato adeguatamente le dichiarazioni testimoniali (in particolare di Fabrizio Trequattrini e, in minor parte, della sig.ra Vroegindeweij) e le allegazioni difensive secondo cui i beni erano stati acquistati dalla famiglia di origine della madre (Claudia Chiavini). Si contestava altresì l'uso di intercettazioni riferite ad acquisti diversi e la presunzione di disponibilità esclusiva in capo al padre malgrado la convivenza familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse, nella sostanza, una censura di motivazione e non una violazione di legge come prescritto dall'art.325 c.p.p.; la giurisprudenza citata è stata valutata dalla Corte come sufficiente a mostrare che il Tribunale aveva fornito una spiegazione sulle ragioni per le quali riteneva gli elementi probatori forniti dal terzo inidonei a dimostrare la titolarità esclusiva dei beni. Pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente quale norma riferibile alla distribuzione dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito della presunta violazione sostanziale, ritenendo la censura come vizio di motivazione e non come specifica violazione di legge.
art. 325, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: è consentito solo per motivi attinenti alla violazione di legge. La Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibile il ricorso che, di fatto, contestava la motivazione e non una violazione di legge.
art. 605, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo autonomo sulla illogicità manifesta della motivazione (lett. e). La Corte ricorda che l'illogicità manifesta andrebbe dedotta con il motivo specifico previsto dall'art.605; nel caso si è trattato invece di censura ordinaria della motivazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende. La Corte ha irrogato una somma di Euro 3.000,00 al ricorrente.
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari reali la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge ai sensi dell'art.325 c.p.p.; le censure che si limitano a criticare la motivazione sono, di norma, inammissibili.
- Per ottenere il dissequestro di beni in relazione a terzi, è necessario fornire prove concrete e specifiche della titolarità (documenti di acquisto, movimenti bancari, dichiarazioni certe), poiché il giudice può ritenere insufficienti dichiarazioni vaghe o generiche.
- Quando i beni sono rinvenuti in una dimora familiare o condivisa e non risultano formalmente intestati, sussiste una presunzione di disponibilità riconducibile al nucleo familiare o al coniuge indagato; il terzo deve quindi produrre elementi idonei a superare tale presunzione.
- Se si intende sollevare in Cassazione questioni relative a contraddizioni o carenze della motivazione, conviene in primo luogo formularle come specifiche violazioni di legge o, se possibile, utilizzare il motivo ex art.605 (illogicità manifesta) con adeguata puntualizzazione, altrimenti il motivo rischia di essere qualificato come vizio di motivazione inammissibile.
- La mancata corretta inquadratura del motivo di ricorso (violazione di legge vs. vizio di motivazione) può comportare non solo l'inammissibilità ma anche l'addebito delle spese e l'applicazione di ammende ex art.616 c.p.p.; pertanto è opportuno, prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare la titolabilità giuridica della censura.
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