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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-303/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017. — Solar Electric Martinique contro Ministre des Finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – Lavori immobiliari – Dipartimenti francesi d’oltremare – Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale – Operazioni di vendita e installazione su immobili – Qualificazione come operazione unica – Incompetenza. — Causa C-303/16

Giurisprudenza europea62016CJ0303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla qualificazione IVA delle operazioni di vendita e installazione di pannelli fotovoltaici e scaldacqua solari nella Martinica. Pur essendo le nozioni di diritto UE invocate potenzialmente rilevanti, i dipartimenti d’oltremare francesi sono esclusi dal campo di applicazione delle direttive IVA e la disciplina nazionale non recepisce quelle disposizioni in modo diretto e incondizionato. Ne consegue l’assenza dei presupposti per una risposta pregiudiziale.

Incompetenza della Corte su un rinvio pregiudiziale relativo alla qualificazione, ai fini IVA, della vendita e installazione di pannelli fotovoltaici e scaldacqua solari nella Martinica, poiché le norme UE richiamate non erano state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato.

La questione giuridica

Se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili, o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili, costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, divenuti l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Principio di diritto

La Corte è incompetente a rispondere a una questione pregiudiziale quando le disposizioni del diritto dell’Unione invocate non sono applicabili al caso di specie e non risultano rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato. Nel caso della Martinica, i dipartimenti d’oltremare sono esclusi dall’ambito di applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA; inoltre, le norme francesi richiamate non riproducono in modo diretto le disposizioni UE su cessioni di beni, prestazioni di servizi o lavori immobiliari, ma stabiliscono una disciplina diversa, sicché manca l’interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme nel quadro dell’articolo 267 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1
  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 6, paragrafo 1, lettera c), 14, paragrafo 3, e 24, paragrafo 1
  • Code général des impôts francese, articoli 256, 266, 268 bis, 295 e allegato IV, articolo 50 duodecies

Incompetenza su lavori immobiliari e IVA nei dipartimenti d’oltremare francesi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di IVA, concernente la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e scaldacqua solari nella Martinica. La Corte non esamina il merito della qualificazione dell’operazione come "operazione unica" avente carattere di lavori immobiliari, poiché ritiene difettare la propria competenza.

Fatti e procedimento principale

La Solar Electric Martinique svolgeva attività di vendita e installazione di apparecchiature legate all’energia solare nella Martinica. Per il periodo 1o gennaio 2005 - 31 dicembre 2007 aveva assoggettato a IVA solo il costo delle prestazioni di installazione, escludendo il valore delle apparecchiature fornite.

A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione francese ha ritenuto che tali operazioni costituissero lavori immobiliari e che la base imponibile dovesse includere anche il prezzo delle apparecchiature. Dopo il rigetto del ricorso davanti al tribunal administratif de Fort-de-France e alla cour administrative d’appel de Bordeaux, la controversia è giunta al Conseil d’État.

Normativa richiamata

La Corte richiama:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare gli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), 14, paragrafo 3, e 24, paragrafo 1;
  • il CGI francese, in particolare gli articoli 256, 266, 268 bis, 295 e l’articolo 50 duodecies dell’allegato IV.

La sesta direttiva e la direttiva IVA escludono espressamente i dipartimenti d’oltremare francesi dal loro ambito territoriale di applicazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e scaldacqua solari su immobili, o per fornire elettricità o acqua calda agli immobili, costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi delle disposizioni IVA della sesta direttiva e della direttiva 2006/112/CE.

Il rinvio nasceva dall’esigenza di chiarire se, ai fini della disciplina nazionale applicabile nei dipartimenti d’oltremare, il prezzo delle apparecchiature dovesse essere incluso nella base imponibile oppure no.

Ragionamento della Corte sulla competenza

La Corte ricorda anzitutto la propria giurisprudenza secondo cui può rispondere anche quando i fatti del procedimento principale esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ma le disposizioni UE sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, per assicurare un’interpretazione uniforme ed evitare divergenze future.

Tuttavia, nel caso di specie, tale presupposto non ricorre per due ragioni principali:

  • l’articolo 256 del CGI non recepisce le disposizioni UE relative ai lavori immobiliari, poiché qualifica i lavori immobiliari come prestazioni di servizi, mentre la sesta direttiva e la direttiva IVA prevedono per gli Stati membri soltanto la facoltà di considerare taluni lavori immobiliari come cessioni di beni;
  • gli articoli 256 e 295 del CGI non operano un rinvio diretto e incondizionato alle direttive UE, poiché la disciplina nazionale segue una logica propria e, nei dipartimenti d’oltremare, introduce un regime di esenzione non previsto dalle direttive.

La Corte sottolinea inoltre che la controversia riguarda proprio una disciplina speciale applicabile ai dipartimenti d’oltremare, esclusi dal campo di applicazione delle direttive IVA. Non essendo le norme UE state rese applicabili dal diritto nazionale nei termini richiesti dalla giurisprudenza, manca il nesso necessario per l’intervento della Corte in via pregiudiziale.

Decisione

La Corte dichiara di non essere competente a rispondere alla questione sollevata dal Conseil d’État.

Principio ricavabile

Non sussiste competenza della Corte a pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa a disposizioni UE non applicabili ratione loci al procedimento principale quando il diritto nazionale non le abbia richiamate in modo diretto e incondizionato per disciplinare allo stesso modo situazioni interne ed esterne all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieivarinvio pregiudizialeterritorialità del diritto uelavori immobiliariincompetenza della corte

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