Sentenza n. 17/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza dirigenziale n. 257 del 21.03.2012 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze avente ad oggetto “Dichiarazione di inefficacia della variante finale Art. 142 L.R. n. 1/05 al progetto Busta n. 628/05 presentata il 13.11.2008 prot. n. 61940 per la realizzazione di opere consistenti in modifiche interne e esterne. Ubicazione Via San Jacopino n. 5. Proprietario Later Costruzioni S.r.l.”; - del provvedimento di “Diniego di Accertamento di conformità n. 70/2020” (pratica n. 2763/2012) in data 11.02.2020 adottata dallo stesso Dirigente quanto a istanze di sanatoria paesaggistica e edilizia presentate in data 20.04.2012 dalla Later Costruzioni S.r.l. per l'immobile sopra indicato; - degli atti tutti a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare dei pareri tutti richiamati; - nonché per quanto ocorrer possa dei capitoli 22 e 23 del Regolamento Edilizio 2008. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FINI FRANCESCA il 5.01.2021 : - della nota prot. GP n. 282240/2020 – Pratica n. 2763/2012 del 26/10/2020, del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, avente ad oggetto “Pratica n. 2763/2012 – Richiesta parere ai sensi dell'art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 (immobile ubicato in zona omogenea “A” ai sensi del D.M. n. 1444/1968)”; - nonché di ogni altro alla stessa comunque connesso, presupposto o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FINI FRANCESCA il 23\5\2025: del provvedimento di Archiviazione n. 378/2025, protocollo n. 117015 del 19 marzo 2025 (Progetto n. 2763/2012) del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze avente ad oggetto “annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e della richiesta di accertamento di conformità” relativo all’edificio posto in Firenze, Via S. Jacopino n. 5, nonché di ogni altro atto allo stesso comunque connesso, presupposto o conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia di una variante edilizia, diniego di accertamento di conformità e successivo provvedimento di archiviazione della relativa istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inefficacia della variante finale presentata dalla società costruttrice, il diniego di accertamento di conformità delle opere e, con motivi aggiunti, la richiesta di parere alla Soprintendenza e il successivo provvedimento di archiviazione adottato dal Comune dopo l'annullamento d'ufficio del diniego originario. Il ricorso principale contestava la legittimità della declaratoria di inefficacia della variante e del diniego di sanatoria. Il primo ricorso per motivi aggiunti censurava l'atto con cui il Comune aveva richiesto il parere della Soprintendenza. Il secondo ricorso per motivi aggiunti deduceva, tra l'altro, l'illegittimità derivata del provvedimento di archiviazione e l'erroneità dell'affermazione secondo cui le opere avrebbero comportato un aumento dell'altezza dell'edificio di 24 centimetri, con conseguente incremento volumetrico ostativo alla sanatoria paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004. La ricorrente sosteneva che tale difformità rientrasse nella tolleranza costruttiva del 2%, considerata l'altezza dell'edificio, e che il superamento delle barriere architettoniche fosse già assicurato dal servo scala previsto nei titoli edilizi originari. Deduceva inoltre censure procedimentali, assorbite dall'accoglimento dei motivi principali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso principale relativa alla dichiarazione di inefficacia della variante. Le comunicazioni dell'amministratore condominiale del 6 e del 16 dicembre 2019, effettuate anche per conto dei condomini, dimostravano la conoscenza della non conformità edilizia derivante proprio da tale atto; la ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnarlo tempestivamente, senza attendere l'esito della successiva istanza di sanatoria. La parte del ricorso principale relativa al diniego di sanatoria è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il Comune aveva annullato d'ufficio il diniego sostituendolo con il provvedimento di archiviazione. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto interlocutorio privo di autonoma lesività. Il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo all'illegittimità derivata dal diniego ormai annullato, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Sono invece stati accolti i motivi concernenti il computo dell'aumento di altezza e le barriere architettoniche. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 34-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, interpretando la tolleranza costruttiva del 2% come applicabile retroattivamente agli edifici realizzati entro il 24 maggio 2024 e rilevante anche nella verifica della doppia conformità. L'aumento di 24 centimetri è stato inoltre ritenuto irrilevante sotto il profilo paesaggistico perché riconducibile alle difformità escluse dall'autorizzazione ai sensi del punto A.31 del d.P.R. 31/2017. Quanto alle barriere architettoniche, il TAR ha affermato che l'idoneità del servo scala era già stata valutata positivamente nei titoli edilizi originari e non poteva essere rimessa in discussione nel procedimento di accertamento di conformità. La mancata installazione del servo scala, ove provata, avrebbe potuto integrare un inadempimento alle prescrizioni progettuali, ma non trasformava retroattivamente in abusive le scalinate. Il provvedimento di archiviazione è stato quindi annullato. Le ulteriori censure procedimentali e il motivo subordinato sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
tolleranza costruttiva del 2%
La tolleranza costruttiva del 2% si applica retroattivamente agli edifici realizzati entro il 24 maggio 2024 e deve essere considerata anche nella verifica della doppia conformità di difformità realizzate anteriormente all'entrata in vigore della disciplina.
art. 167 d.lgs. 42/2004
L'incremento volumetrico ostativo alla sanatoria paesaggistica non ricorre quando l'aumento di altezza rientra nelle difformità irrilevanti secondo la disciplina applicabile.
punto A.31 d.P.R. 31/2017
Le difformità riconducibili alla tolleranza del 2% indicate dal punto A.31 non richiedono autorizzazione paesaggistica.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Comune ha esercitato l'autotutela annullando il diniego di sanatoria e sostituendolo con un successivo provvedimento di archiviazione; tale sopravvenienza ha determinato l'improcedibilità della parte del ricorso principale rivolta contro il diniego originario.
art. 198 l.r. Toscana 65/2014
La disciplina regionale sulle tolleranze costruttive deve essere interpretata alla luce della disciplina statale di cui all'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001.
l. 13/1989
La disciplina sulle barriere architettoniche non consentiva di rimettere in discussione, nel procedimento di sanatoria, la soluzione del servo scala già ritenuta idonea nei titoli edilizi originari.
Massime di principio
- La conoscenza effettiva dell'atto lesivo desumibile da comunicazioni provenienti dall'amministratore condominiale, effettuate anche per conto dei condomini, può far decorrere il termine per impugnare l'atto edilizio, quando da tali comunicazioni emerga in modo obiettivo la consapevolezza della sua portata lesiva.
- L'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato e la sua sostituzione con un nuovo atto determinano la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'atto originario; l'interesse a ottenere un effetto conformativo più ampio deve essere specificamente dimostrato e non sussiste per censure relative a ragioni di diniego non riprodotte nel nuovo provvedimento.
- Un atto meramente interlocutorio o istruttorio, privo di autonoma portata lesiva, non è immediatamente impugnabile per difetto di interesse.
- La tolleranza costruttiva del 2% prevista dall'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 si applica retroattivamente agli edifici realizzati entro il termine previsto dalla norma e deve essere considerata anche nella verifica della doppia conformità richiesta per l'accertamento di conformità.
- La mancata realizzazione di un'opera prevista nei titoli edilizi, quale un servo scala già ritenuto idoneo al superamento delle barriere architettoniche, può costituire inadempimento alle prescrizioni progettuali, ma non rende retroattivamente abusive le opere edilizie la cui conformità era stata già valutata sulla base di quella soluzione progettuale.
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