Sentenza n. 4030/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino prot. n.0136064/2022 del 21 luglio 2022, a firma del Dirigente del settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri del Comune di Monza, con particolar riferimento alla sanzione acquisitiva ex art. 31 del d.P.R. n. 380del 2001; di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di avere spontaneamente ottemperato all'ordine di demolizione e ripristino; tale circostanza è stata confermata dal Comune. L'esecuzione spontanea dell'ordinanza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino, comprendente la sanzione acquisitiva ex art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a opere realizzate senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Comune di Monza che le ingiungeva, quale autrice dell'abuso, la rimessione in pristino di diverse opere realizzate senza titolo su aree di proprietà di una società immobiliare. Il ricorso era rivolto in particolare contro la sanzione acquisitiva prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della sanzione acquisitiva connessa all'ordine di demolizione; il giudice non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce oggetto di specifica interpretazione.
Massime di principio
- L'esecuzione spontanea dell'ordine di demolizione e ripristino da parte del destinatario, quando accertata e confermata dall'amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro l'ordinanza e conduce alla dichiarazione di improcedibilità.
- In caso di improcedibilità determinata dall'esecuzione spontanea dell'atto impugnato, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione dell'esito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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