Cassazione Penale, Sentenza n. 33739/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 275, co. 3 e 3-bis c.p.p., per mancata valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura e per non aver considerato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 2) censura sulla insufficienza e genericità della gravità indiziaria (art. 416 e 624-bis c.p.), contestando l'uso del solo posizionamento dell'utenza cellulare quale indizio decisivo; 3) mancanza di prova dell'esistenza e della permanenza dell'associazione per delinquere e del contributo specifico del ricorrente al sodalizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in pieno. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione non manifestamente illogica e articolata, valorizzando una pluralità di elementi indiziari (riprese video delle auto usate per i furti, controlli di polizia sugli occupanti dei veicoli, movimenti sincroni delle utenze telefoniche tra Lazio e luoghi dei furti, tabulati che evidenziano contatti coerenti con le spedizioni/commissioni dei furti, riconoscimenti fotografici presso strutture ricettive e intercettazioni). Per Durdevic è stato indicato un ruolo di esecutore materiale in più furti; la motivazione ha considerato coerente e non contraddittoria l'impostazione che ricostruisce un metodo operativo (partenze in gruppo dal Lazio, pernottamenti, commissione dei furti, rientro) e la natura familiare del gruppo. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha confermato la valutazione sulle esigenze cautelari rilevando precedenti specifici dell'indagato e un concreto pericolo di reiterazione, giustificando l'esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti motivazionali e ai criteri di adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame conforme ai canoni richiesti
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto provata, ai fini cautelari, la partecipazione del ricorrente sulla base di plurime condotte e indicatori che denotano un vincolo stabile e un metodo operativo
art. 624-bis cod. pen.
Norma sui furti in abitazione; i numerosi episodi contestati (24, di cui 3 tentati) sono stati valutati come reati-scopo indicativi dell'operatività dell'associazione e del ruolo dell'indagato
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella distinzione fra gravità indiziaria cautelare e il più stringente requisito probatorio degli indizi gravi, precisi e concordanti: la Corte sottolinea che per le cautelari è sufficiente un quadro indiziario qualificato, non la prova tecnica richiesta in dibattimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale ai limiti di sinteticità della esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto rispettare i limiti ma in gran parte aspecifico
Massime di principio
- Per le misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria è autonoma rispetto al requisito probatorio di cui all'art. 192 c.p.p.; il giudice cautelare può fondare la misura su un quadro complessivo di elementi convergenti anche se singoli elementi, isolatamente considerati, sarebbero insufficienti
- Il posizionamento di una utenza cellulare non è di per sé decisivo, ma può contribuire alla gravità indiziaria se inserito in un insieme di elementi (video, tabulati, riconoscimenti, intercettazioni, pattern operativo ripetuto)
- La presenza di precedenti penali specifici e di un modus operandi sistematico può giustificare la scelta della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, inclusa l'esclusione del braccialetto elettronico, quando sussista concreto pericolo di reiterazione
- In ipotesi di associazione di tipo familiare, i legami parentali possono rafforzare l'argomentazione sulla stabilità del vincolo associativo; per contestarne l'esistenza occorre dimostrare mancanza di permanenza, di sede, di coordinamento o di un programma criminoso concreto
- Chi impugna un provvedimento cautelare dovrebbe proporre censure precise e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito (es.: contrastare specifici elementi probatori, fornire alibi, contestare identità/riconoscimenti o l'interpretazione dei tabulati), poiché censure generiche trovano scarso accoglimento in sede di legittimità
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