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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33739/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 275, co. 3 e 3-bis c.p.p., per mancata valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura e per non aver considerato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 2) censura sulla insufficienza e genericità della gravità indiziaria (art. 416 e 624-bis c.p.), contestando l'uso del solo posizionamento dell'utenza cellulare quale indizio decisivo; 3) mancanza di prova dell'esistenza e della permanenza dell'associazione per delinquere e del contributo specifico del ricorrente al sodalizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in pieno. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione non manifestamente illogica e articolata, valorizzando una pluralità di elementi indiziari (riprese video delle auto usate per i furti, controlli di polizia sugli occupanti dei veicoli, movimenti sincroni delle utenze telefoniche tra Lazio e luoghi dei furti, tabulati che evidenziano contatti coerenti con le spedizioni/commissioni dei furti, riconoscimenti fotografici presso strutture ricettive e intercettazioni). Per Durdevic è stato indicato un ruolo di esecutore materiale in più furti; la motivazione ha considerato coerente e non contraddittoria l'impostazione che ricostruisce un metodo operativo (partenze in gruppo dal Lazio, pernottamenti, commissione dei furti, rientro) e la natura familiare del gruppo. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha confermato la valutazione sulle esigenze cautelari rilevando precedenti specifici dell'indagato e un concreto pericolo di reiterazione, giustificando l'esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti motivazionali e ai criteri di adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame conforme ai canoni richiesti

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto provata, ai fini cautelari, la partecipazione del ricorrente sulla base di plurime condotte e indicatori che denotano un vincolo stabile e un metodo operativo

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sui furti in abitazione; i numerosi episodi contestati (24, di cui 3 tentati) sono stati valutati come reati-scopo indicativi dell'operatività dell'associazione e del ruolo dell'indagato

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella distinzione fra gravità indiziaria cautelare e il più stringente requisito probatorio degli indizi gravi, precisi e concordanti: la Corte sottolinea che per le cautelari è sufficiente un quadro indiziario qualificato, non la prova tecnica richiesta in dibattimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale ai limiti di sinteticità della esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto rispettare i limiti ma in gran parte aspecifico

Massime di principio

  • Per le misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria è autonoma rispetto al requisito probatorio di cui all'art. 192 c.p.p.; il giudice cautelare può fondare la misura su un quadro complessivo di elementi convergenti anche se singoli elementi, isolatamente considerati, sarebbero insufficienti
  • Il posizionamento di una utenza cellulare non è di per sé decisivo, ma può contribuire alla gravità indiziaria se inserito in un insieme di elementi (video, tabulati, riconoscimenti, intercettazioni, pattern operativo ripetuto)
  • La presenza di precedenti penali specifici e di un modus operandi sistematico può giustificare la scelta della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, inclusa l'esclusione del braccialetto elettronico, quando sussista concreto pericolo di reiterazione
  • In ipotesi di associazione di tipo familiare, i legami parentali possono rafforzare l'argomentazione sulla stabilità del vincolo associativo; per contestarne l'esistenza occorre dimostrare mancanza di permanenza, di sede, di coordinamento o di un programma criminoso concreto
  • Chi impugna un provvedimento cautelare dovrebbe proporre censure precise e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito (es.: contrastare specifici elementi probatori, fornire alibi, contestare identità/riconoscimenti o l'interpretazione dei tabulati), poiché censure generiche trovano scarso accoglimento in sede di legittimità

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